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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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l'organizzazione 1 '. Il principio del<strong>la</strong> separazione dei poteri intende consentireun controllo e una limitazione del potere statale. L'assegnazione delle tre funzionistatali c<strong>la</strong>ssiche (legis<strong>la</strong>tiva, esecutiva e giudiziaria) a tre differenti autorità(par<strong>la</strong>mento, governo, tribunali) è sempre stata intesa in senso esclusivo.Ovviamente questo principio teorico non è attuabile in pratica. Le diverse funzioniinterferiscono vicendevolmente in svariati modi, cosicché nessuno dei trepoteri statali potrebbe mai limitarsi al<strong>la</strong> sua funzione principale. Il pericolodel<strong>la</strong> concentrazione di potere in un'unica istituzione dominante richiede uncorrettivo. La ripartizione e l'attenuazione del potere statale sono possibili solose le autorità che lo condividono si control<strong>la</strong>no a vicenda 2 '.Sia nel caso dell'Assemblea <strong>federale</strong> che del Consiglio <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> sezione riguardantele competenze si contraddistingue per un'ampia suddivisione in competenzefunzionali, da una parte (art. 154-159, 168-172 D 96), e, dall'altra, incompetenze descritte in base al loro contenuto (art. 160-161, 173-175 D 96). Nederiva quindi che Par<strong>la</strong>mento e Governo prestano ognuno contributi indipendentie autonomi allo svolgimento del<strong>la</strong> vita politica. Ciononostante, le competenzedei due organi presuppongono una reciproca col<strong>la</strong>borazione (poteri incooperazione). Come già <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> vigente, il D 96 non stabilisce una separazionenetta delle funzioni di Governo e Par<strong>la</strong>mento.Oltre alle loro funzioni principali definite dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, l'Assemblea <strong>federale</strong>e il nostro Consiglio svolgono funzioni esecutive o legis<strong>la</strong>tive e, in misurapiù limitata, giudiziarie. Viceversa il Tribunale <strong>federale</strong> non si occupa solo diesercitare <strong>la</strong> funzione giurisdizionale, bensì qualche volta anche di amministrazione(p.es. amministrazione del<strong>la</strong> giustizia) e legis<strong>la</strong>zione (p. es. LEF). Il dirittocostituzionale vigente comprende diverse misure per evitare un predominiouni<strong>la</strong>terale, in partico<strong>la</strong>re dell'Assemblea <strong>federale</strong>. Questa esercita sì il poteresupremo nel<strong>la</strong> Confederazione, però fatti salvi i diritti di Popolo e Cantoni.Inoltre le si contrappone un Governo forte, eletto dal<strong>la</strong> stessa per unperiodo fisso, che per di più partecipa alle discussioni del Par<strong>la</strong>mento e dellesue commissioni consultive. A sua volta, il Governo non può sciogliere il Par<strong>la</strong>mento,al<strong>la</strong> cui alta vigi<strong>la</strong>nza è comunque sottoposto. E non da ultimo <strong>la</strong> sovranitàin materia finanziaria spetta all'Assemblea <strong>federale</strong>. L'Assemblea <strong>federale</strong>gode di una posizione privilegiata non solo nei confronti del nostro Consiglio,ma anche rispetto al Tribunale <strong>federale</strong>. Ciò si nota in partico<strong>la</strong>re nel fatto chele leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non sottostannoal<strong>la</strong> giurisdizione costituzionale. Inoltre è il Par<strong>la</strong>mento a eleggere i membri delTribunale <strong>federale</strong>. Ovviamente <strong>la</strong> posizione predominante dell'Assemblea <strong>federale</strong>viene in parte attenuata dall'indipendenza degli organi giudiziari, che fral'altro viene garantita istituzionalmente dal<strong>la</strong> durata fissa del mandato dei giudicifederali. Inoltre, l'alta vigi<strong>la</strong>nza par<strong>la</strong>mentare sul Tribunale <strong>federale</strong> è limitataal<strong>la</strong> normale amministrazione; non è ammesso un controllo sul contenutodelle singole decisioni giudiziarie. Anche il rapporto reciproco fra Tribünale <strong>federale</strong>e Consiglio <strong>federale</strong> contiene elementi in grado di evitare ingerenze dipotere: in partico<strong>la</strong>re si tratta del<strong>la</strong> giurisdizione amministrativa del Tribunale

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