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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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parati da una Costituente. Gli aventi diritto di voto del Canton Berna avevano,nel 1987, addirittura respinto esplicitamente l'istituzione di una Costituente;analoga conclusione vale per le recenti revisioni costituzionali dei Cantoni diNeuchâtel e San Gallo.Nell'ottica del nostro Consiglio non s'impone al momento di sancire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong><strong>la</strong> possibilità di istituire una Costituente per future revisioni totali.172.3 Procedura di votazioneLa corrente riforma costituzionale si fonda sul collegamento tra aggiornamento,da un canto, e riforma di interi settori, dall'altro. Il modello preliminaredel DFGP del 1985 si basava invece su un testo costituzionale che non erasoltanto una riformu<strong>la</strong>zione del vigente diritto costituzionale, ma comprendevaanche innovazioni materiali. Dal canto suo, l'AP 1977 intendeva apportare unnuovo assetto globale dello Stato <strong>federale</strong>. Ognuno di questi tre progetti era inaltri termini basato su una concezione propria.Come già rilevato, il vigente diritto costituzionale offre grande libertà per attuarel'assetto legale del<strong>la</strong> procedura di voto (n. 171.2). Oltre alle modalità divoto già presentate, l'attuale <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> permette anche di emanaredisposizioni legis<strong>la</strong>tive in partico<strong>la</strong>re su previe votazioni consultive o votazionipreliminari vinco<strong>la</strong>nti su singoli punti o questioni di principio, ovvero votazioniseparate e simultanee su alternative concernenti singoli punti. Occorre inoltreritenere conforme al<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>la</strong> suddivisione del progetto di <strong>revisione</strong> totalein singoli pacchetti settoriali, in merito ai quali si vota separatamente.Poiché assetto e concezione di una futura <strong>revisione</strong> totale non possono oggi ancoraessere noti, una rego<strong>la</strong>mentazione esplicita del<strong>la</strong> procedura di voto a livellocostituzionale non dovrebbe limitarsi a un'unica procedura. Occorrerebbeanzi badare a non comprimere <strong>la</strong> libertà d'azione esistente. Un contenuto normativominore sarebbe <strong>la</strong> logica conseguenza. Invece di stabilire già oggi unadeterminata procedura di voto in sede costituzionale, si potrebbe attendere finoa che ritorni attuale <strong>la</strong> questione di una <strong>revisione</strong> totale. Come abbiamo rilevatonel rapporto del 1985, «<strong>la</strong> scelta del<strong>la</strong> procedura dipende d'altra parte essenzialmentedal contenuto del disegno costituzionale, sul quale dovranno pronunciarsipopolo e Cantoni e, almeno in parte, dalle condizioni politico-psicologicheal momento del<strong>la</strong> votazione. Tali fattori sono per il momento difficilmentedefinibili» 83 '. Queste considerazioni conservano tutta <strong>la</strong> loro validità 84 '.

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