12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

stioni politiche, non accessibili a un esame giudiziario), assetto specifico dei dirittidemocratici di partecipazione in un Cantone e gli argomenti ad esso collegatire<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> separazione dei poteri (p. es. decisioni del Par<strong>la</strong>mento che possonoessere sottoposte a referendum).Si ritiene che il legis<strong>la</strong>tore cantonale possa prevedere eccezioni al<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria soltanto per il diritto cantonale. I Cantoni non possono innessun caso escludere dal<strong>la</strong> garanzia le controversie per le quali l'articolo 6 numero1 CEDU prevede <strong>la</strong> possibilità di adire un tribunale, perché altrimenti ilTribunale <strong>federale</strong> dovrebbe procedere a un esame completo in fatto e in dirittodei diritti garantiti dall'articolo 6 numero 1 CEDU. Spetta ai Cantoni metterea disposizione un tribunale che sia conforme al<strong>la</strong> Convenzione.Un'importante eccezione al<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria è prevista dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziaria: gli atti dell'Assemblea<strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essere impugnatipresso il Tribunale <strong>federale</strong> - che è del resto l'unica istanza che può entrare inconsiderazione quale istanza giudiziaria di riesame per gli atti menzionati. Quest'eccezioneal<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> via giudiziaria è giustificata da considerazioniinerenti al<strong>la</strong> separazione dei poteri 110 '.Articolo 113 Diritto civileLa <strong>Costituzione</strong> vigente affida <strong>la</strong> competenza di legiferare dal profilo materialee formale a istanze diverse: il diritto civile materiale è disciplinato dal<strong>la</strong> Confederazione,in materia di procedura sono competenti (salvo alcune eccezioni aquesto principio) i Cantoni" 1 '. Questa ripartizione è fonte di problemi, vistoche il diritto procedurale ha <strong>la</strong> funzione di concretizzare il diritto materiale. Perquesto motivo, si procede a una nuova ripartizione delle competenze in questosettore di legiferazione (cfr. a proposito dei motivi di quest'innovazione il n.231.62).L'AP 95 1I2) voleva inizialmente trasferire al<strong>la</strong> Confederazione soltanto <strong>la</strong>competenza di armonizzare <strong>la</strong> procedura civile. Una parte rilevante dei partecipantial<strong>la</strong> consultazione" 3 ' è però dell'avviso che questa proposta sia tropporiduttiva" 4 ' e che sarebbe meglio spingersi all'unificazione del<strong>la</strong> procedura civile.Gli argomenti avanzati a sostegno di questa tesi sono convincenti. In effetti,una mera armonizzazione di questa materia deprecabilmente spezzettatanon migliorerebbe - almeno in apparenza - granché <strong>la</strong> situazione. Continuerebberoad esistere procedure civili cantonali e una procedura civile <strong>federale</strong>. Accantoa queste, sarebbe poi ancora possibile che leggi federali contengano sin-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!