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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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2. Per lo Stato federativo è importante che le controversie tra Stato centralee Cantoni o tra quest'ultimi possano essere decisi in una procedura giudiziariarego<strong>la</strong>ta. La natura di siffatte controversie esige che <strong>la</strong> giurisdizione sia di competenzadel Tribunale supremo del<strong>la</strong> Confederazione. Questi casi vengono deferitimediante azione proposta al Tribunale <strong>federale</strong>.Il capoverso 3 autorizza il legis<strong>la</strong>tore a estendere le competenze del Tribunale<strong>federale</strong>. Deve essere invece evitata un'elencazione esaustiva delle competenzedel Tribunale <strong>federale</strong>, che restringerebbe eccessivamente lo spazio di manovradel legis<strong>la</strong>tore.Il capoverso 4 contiene una limitazione del<strong>la</strong> competenza del Tribunale <strong>federale</strong>:gli atti dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong> non possono essereimpugnati presso l'Alto tribunale, che è del resto l'unica autorità che potrebbeentrare in considerazione come istanza di ricorso. L'esclusione del<strong>la</strong> suacompetenza costituisce un'eccezione al<strong>la</strong> garanzia generale del<strong>la</strong> via giudiziariasancita dall'articolo 25a D 96 Riforma giudiziaria.La nozione di «atti» comprende non soltanto le decisioni individuali e concrete,bensì anche i disciplinamenti generali e astratti, come per esempio le ordinanzedel Consiglio <strong>federale</strong> e le decisioni legis<strong>la</strong>tive del Par<strong>la</strong>mento. Questiatti non possono essere esaminati in astratto, indipendentemente dal<strong>la</strong> loroapplicazione 142 '. Al contrario, non è escluso l'esame in via preliminare nell'ambitodi un caso d'applicazione che, per quanto riguarda le leggi federali ei decreti federali di obbligatorietà generale, sono disciplinati nell'articolo 178D 96 Riforma giudiziaria.Alcuni partecipanti al<strong>la</strong> consultazione 143 ' chiedono di stralciare l'inammissibilitàdell'impugnazione degli atti del Consiglio <strong>federale</strong>, soprattutto in ragionedel fatto che talune decisioni del Consiglio <strong>federale</strong> rientrano (o potrebberorientrare) nel campo d'applicazione dell'articolo 6 numero 1 CEDU e devonopertanto sottostare a un esame giudiziario. L'obbiezione è di per sé pertinente.Dai combinati disposti dell'articolo 177 capoverso 4 D 96 Riforma giudiziariae dell'articolo 6 numero 1 CEDU deriva che il legis<strong>la</strong>tore è tenuto a porre talidecisioni nel<strong>la</strong> competenza dei dipartimenti e non in quel<strong>la</strong> del Consiglio <strong>federale</strong>.Allo stesso risultato si giunge nell'ottica dell'articolo 13 CEDU, secondocui contro le vio<strong>la</strong>zioni di garanzie previste dal<strong>la</strong> CEDU deve essere aperta unavia di ricorso efficace. Le decisioni che limitano le garanzie dei diritti dell'uomonon devono essere poste nel<strong>la</strong> competenza del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea<strong>federale</strong>. Se questo principio viene osservato, l'inammissibilità dell'impugnazionedi atti del Consiglio <strong>federale</strong> e dell'Assemblea <strong>federale</strong> nonpone partico<strong>la</strong>ri problemi. Il D 96 Riforma giudiziaria si attiene perciò a quest'eccezione- giustificata da motivi di separazione dei poteri - al<strong>la</strong> garanziadel<strong>la</strong> via giudiziaria.

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