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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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egionale. È evidente che nell'ambito del diritto cantonale anche i Comunisono autorizzati al riguardo e pertanto non occorre menzionarlo esplicitamentenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Il capoverso 2 disciplina <strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong> Confederazione a progetti deiCantoni 39 '. È pensabile un'adesione in piena rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> Confederazione maanche una partecipazione informale. Una partecipazione del<strong>la</strong> Confederazioneè tuttavia ammessa solo nell'ambito delle sue competenze 40 '. Dal momentoche il diritto concordatario non può modificare l'ordinamento delle competenzedel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>, un'adesione del<strong>la</strong> Confederazione a concordatilegis<strong>la</strong>tivi entra in considerazione solo se questa possibilità è prevista nell'ordinamentocostituzionale delle competenze. Quando si intende attuare unarego<strong>la</strong>mentazione <strong>federale</strong> unitaria, si impone <strong>la</strong> via del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>41 '. Per <strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong> Confederazione a trattati non legis<strong>la</strong>tivi cheriguardano l'adempimento di un compito amministrativo, il diritto costituzionaleaccorda uno spazio più ampio. Su base contrattuale possono essere istituitianche organi in comune di Confederazione e Cantoni, che si limitano tuttaviaa compiti di consulenza, coordinamento e pianificazione; non possono esseretrasferite loro competenze decisionali.Conformemente al capoverso 3 primo periodo, i trattati intercantonali non devonocontraddire né agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione né ai diritti di altri Cantoni42 '. L'obbligo dei Cantoni di portare a conoscenza i trattati da loro conclusi(cpv. 3 secondo periodo) intende sottolineare questi limiti costituzionali.La conoscenza di tutti i trattati è una condizione indispensabile affinchè <strong>la</strong>Confederazione possa impedire l'esecuzione dei trattati che non osservano questilimiti (cfr. art. 7 Cost.). Considerata <strong>la</strong> prassi in atto per quanto concernel'articolo 7 capoverso 2 Cost. e una richiesta espressa da più parti durante <strong>la</strong>consultazione, si rinuncia a stabilire un vero e proprio obbligo d'autorizzazioneper i trattati intercantonali 43 '. L'osservanza delle norme di cui all'articolo 39capoverso 3 primo periodo è garantita dal<strong>la</strong> possibilità del nostro Consiglio disollevare obiezioni (rec<strong>la</strong>mo) contro un trattato (art. 174 cpv. 3 D 96), cheverrà poi approvato o respinto dall'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 3 D 96).La condizione indispensabile per garantire <strong>la</strong> funzionalità rimane tuttavia chei trattati intercantonali siano portati a conoscenza del<strong>la</strong> Confederazione.Nel<strong>la</strong> sua risposta al<strong>la</strong> consultazione, <strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali havoluto prescindere totalmente dall'obbligo d'autorizzazione e ha rivolto <strong>la</strong> suaattenzione all'adempimento di compiti regionali e al<strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong>

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