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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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sare l'utile nel messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong> legge sull'azienda delle telecomunicazioni220 '.Articolo 76RadiotelevisioneL'articolo 76 riprende quasi interamente l'articolo 55 bis Cost. e corrisponde all'articolo68 AP 95. Nell'ambito del<strong>la</strong> consultazione <strong>la</strong> SSR propone di ridurresensibilmente l'articolo (stralciando fra l'altro i cpv. 4 e 5). Nonostante il pesosociopolitico del<strong>la</strong> radiotelevisione (vedi le spiegazioni al cpv. 2) non si rinunciaa retrocedere al livello legis<strong>la</strong>tivo le norme giuridiche e di mandato. Due organizzazioniprofessionali suggeriscono di introdurre un articolo sul<strong>la</strong> politica inmateria di mass-media 221 '.Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza esclusiva del<strong>la</strong> Confederazione.All'origine del capoverso 2 v'è l'idea che, in una società democratica, i mediaadempiono compiti d'interesse generale. Per preservare <strong>la</strong> libertà d'informazionedel pubblico, <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> definisce un mandato di prestazioni, ai sensidel quale radio e televisione devono contribuire allo sviluppo culturale, al<strong>la</strong> liberaformazione delle opinioni e all'intrattenimento 222 '. Questo mandato nonsi riferisce soltanto a ogni emittente o al singolo programma, bensì all'insiemedell'offerta di programmi. Nonostante l'aumento importante del numero diemittenti e di programmi che possono essere captati, il mandato di prestazioniconserva <strong>la</strong> sua ragion d'essere 223 '. Questo capoverso 2 fissa in partico<strong>la</strong>re iprincipi materiali dell'informazione: radio e televisione presentano gli avvenimentiin modo corretto ed esprimono adeguatamente <strong>la</strong> pluralità delle opinioni.Giusta il capoverso 3 le emittenti sono indipendenti dallo Stato. L'istituzionedi una radio o di una televisione di Stato sarebbe incompatibile con <strong>la</strong> libertàd'opinione e d'informazione del pubblico 224 '. Il capoverso 3 sancisce inoltrel'autonomia delle emittenti in materia di programmi quale aspetto parzialedel<strong>la</strong> libertà d'espressione (cfr. art. 14 D 96 e re<strong>la</strong>tivo commento). Le concessionipossono essere ri<strong>la</strong>sciate anche a emittenti estere 225 '. I privati, da parteloro, non hanno il diritto d'esigere dall'emittente che riservi loro un posto neisuoi programmi 226 '; esistono tuttavia regole speciali per le emissioni diffusenel quadro delle campagne referendarie o elettorali (DTF 119 Ib 250 segg.). Gliutenti possono rec<strong>la</strong>mare contro <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dei principi materiali dell'informazionepresso un organo di mediazione dell'emittente o un'autorità indipendentedi ricorso (art. 4 e 57 segg. LRTV).Il capoverso 4 contemp<strong>la</strong> l'obbligo di tenere in considerazione gli altri mezzidi comunicazione sociale. Il capoverso 5 sancisce l'istituzione dell'autorità indi-

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