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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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interessi del cittadino costituiscono perciò il criterio determinante" 4 '. Si evitacosì di sottoporre al referendum trattati internazionali che richiedono l'emanazionedi disposizioni legali concernenti l'organizzazione, <strong>la</strong> competenza o icompiti di autorità o di disposizioni amministrative. Ovviamente, l'Assemblea<strong>federale</strong> è libera di sottoporre al referendum anche tali accordi sul<strong>la</strong> scorta dell'articolo1316 capoverso 2 D 96 (art. 89 cpv. 4 Cost.), se lo ritiene opportunovista l'importanza dell'accordo. Per quanto riguarda <strong>la</strong> concretizzazione nel dirittonazionale di trattati internazionali che esplicano effetti a livello di leggeè inoltre disponibile il referendum legis<strong>la</strong>tivo facoltativo.Abbiamo esaminato se, oltre al fabbisogno legis<strong>la</strong>tivo in sede <strong>federale</strong>, sia determinanteanche quello a livello cantonale. In altri termini se il referendum inmateria di trattati internazionali debba essere applicato anche quando l'atto legis<strong>la</strong>tivodelle concrete rego<strong>la</strong>mentazioni d'esecuzione re<strong>la</strong>tivo a un trattato internazionalecompeta al solo Cantone. Il nostro Consiglio ha deciso contro l'estensionesuppletiva, per i seguenti motivi:L'estensione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali e<strong>la</strong> possibilità di inserire nel decreto d'approvazione modifiche legis<strong>la</strong>tive del dirittonazionale («soluzione pacchetto») sono da intendere come uno iunctim inscindibile:l'ampliamento delle possibilità di partecipazione del Popolo al<strong>la</strong>conclusione di trattati internazionali è compensata dal<strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> «soluzionepacchetto»; da questa soluzione consegue un sistema coerente e armonico.Tuttavia, una siffatta possibilità di compensazione nel<strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> votazionesu un pacchetto globale è adatta unicamente per le modifiche di leggein sede <strong>federale</strong>, tuttavia non in caso di fabbisogno normativo a livello cantonale.L'inclusione del fabbisogno legis<strong>la</strong>tivo a livello cantonale potrebbe inoltreridurre <strong>la</strong> libertà d'azione del<strong>la</strong> Confederazione in politica estera, tanto più cheper l'applicazione del referendum in materia di trattati basterebbe già che unsolo Cantone debba procedere a una modifica di legge. I Cantoni dispongonodi altre possibilità più adatte per partecipare alle decisioni del<strong>la</strong> Confederazionein materia di politica estera ed affermarvi <strong>la</strong> loro posizione (cfr. art. 50 D 96).Sarebbe poi enorme il dispendio per Confederazione e Cantoni ove i Cantoni,prima del<strong>la</strong> conclusione di un trattato, dovessero ogni volta chiarire il loro fabbisognolegis<strong>la</strong>tivo. Sarebbero inevitabili forti ritardi quando dovrebbero essereapprovati i trattati internazionali. Concludendo occorre rilevare che l'Assemblea<strong>federale</strong> ha evidentemente <strong>la</strong> possibilità di sottoporre il decreto a referendumfacoltativo (art. 1316 cpv. 2 D 96 Riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri), ove dovesseapparire che il trattato in questione è all'origine, in un numero rilevantedi Cantoni, di un fabbisogno importante di normativa.

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