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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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créatrice di diritto. Per motivi di federalismo questa «funzione legis<strong>la</strong>tiva»va riservata al Tribunale <strong>federale</strong> e non può competere ai tribunali cantonali70 '. Il fatto che ai fini dell'esame delle ordinanze del Consiglio <strong>federale</strong>viene applicato un sistema in linea di massima diffuso non deve necessariamenteimporre <strong>la</strong> medesima soluzione per l'esame delle leggi federali.Va osservato in questo contesto che i tribunali cantonali fanno raramenteuso del<strong>la</strong> loro competenza di controllo nei confronti delle ordinanze delConsiglio <strong>federale</strong> 7I) . Si noti inoltre che l'esame delle ordinanze del Consiglio<strong>federale</strong> ha luogo soprattutto all'insegna del<strong>la</strong> conformità con <strong>la</strong>legge e non del<strong>la</strong> compatibilita con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o con il diritto internazionale.Il sistema diffuso si rivelerebbe soprattutto problematico inquanto pone in forse <strong>la</strong> certezza del diritto e l'unità del<strong>la</strong> giurisprudenzacostituzionale 1^. Questi motivi sono a favore di un sistema accentrato.La procedura su mandato impedirebbe che l'iter procedurale sia percorsoa vuoto quando si pone <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> conformità di una norma legalecon <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o con il diritto internazionale.d. Limitazione al controllo normativo concreto, perché vinco<strong>la</strong>re il giudice<strong>federale</strong> al<strong>la</strong> constatazione puntuale dell'anticostituzionalità di una leggenel contesto di un singolo caso è maggiormente conciliabile con i dirittipopo<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> democrazia referendaria che non un giudizio astratto separatodall'applicazione.Sarebbe ipotizzabile prevedere il controllo astratto delle norme nel casodei ricorsi dei Cantoni in materia di ripartizione delle competenze 73 '. Unasimile normativa offrirebbe il vantaggio di rafforzare <strong>la</strong> certezza del diritto.Visto però che in caso di conflitto imporrebbe al Tribunale <strong>federale</strong>il ruolo di arbitro tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni, rinunciamo a un simileproposta.e. Mantenimento del carattere vinco<strong>la</strong>nte dei trattati, perché questa soluzioneè imposta dai principi del<strong>la</strong> buona fede nei trattati 74 ' e del<strong>la</strong> forzaderogatoria del diritto internazionale. Il carattere vinco<strong>la</strong>nte dei trattati didiritto internazionale non può essere posto in breccia con l'argomento deldiritto nazionale contrario 75 '. Non vi sarebbero pertanto ripercussionipratiche in caso di esame retroattivo del<strong>la</strong> conformità costituzionale dei

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