12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

né giudici al Tribunale <strong>federale</strong> (art. 108 cpv. 2 e 3 Cost.). Il termine «agentidel<strong>la</strong> Confederazione» sostituisce quello troppo restrittivo di «funzionari». Secondol'attuale lettura del testo costituzionale, <strong>la</strong> nozione di «funzionario»comprende infatti anche gli impiegati del<strong>la</strong> Confederazione, gli ufficiali superioriche col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> direzione dell'esercito in virtù degli articoli 116 seg.LM 10) , i professori a tempo pieno dei politecnici federali e i buralisti postali"'.Secondo il capoverso 4, <strong>la</strong> legge può prevedere altre incompatibilità (cfr. p. es.art. 31 e 32 LO A).Durante <strong>la</strong> procedura di consultazione, alcuni interpel<strong>la</strong>ti hanno proposto distralciare i capoversi 2 e 3 e di disciplinare per legge le incompatibilità ivicontemp<strong>la</strong>te 12 '. Altri si sono tuttavia opposti a una simile soluzione 13 '. Alcunienti consultati si sono pure espressi a favore dell'introduzione nel capoverso 3di una nuova norma secondo cui gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione non possononemmeno essere membri del Consiglio degli Stati 14 ' (cfr. anche l'iniziativapar<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale,FF 1995 I 967 segg.).Articolo 135 Durata del mandatoL'articolo 135 D 96 corrisponde a parti degli articoli 76, 96, 105 e 107 Cost.Collima con l'articolo 123 AP 95. La durata del mandato dei consiglieri nazionali,dei consiglieri federali, del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione e dei giudicidel Tribunale <strong>federale</strong> è ora disciplinata da un'unica disposizione.L'articolo 135 D 96 fissa a quattro anni <strong>la</strong> durata del mandato dei membri delConsiglio nazionale, di quelli del Consiglio <strong>federale</strong> e del cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione.Il secondo periodo disciplina <strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> funzione dei giudicidel Tribunale <strong>federale</strong>. L'articolo 107 capoverso 2 Cost. affida al legis<strong>la</strong>torel'incarico di stabilire tale durata. Secondo l'articolo 5 OG, essa è di sei anni.Per ragioni di simmetria, è ora opportuno menzionar<strong>la</strong> espressamente anchenel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione è stato più volte chiesto - soprattuttoper tute<strong>la</strong>re l'indipendenza del<strong>la</strong> magistratura - di estendere <strong>la</strong> durata delmandato dei giudici 15 '. Si è inoltre proposto di limitare <strong>la</strong> durata delle funzioni16 ' nonché di fissare per legge un limite d'età 17 '. Tutte queste proposte dicomplemento vanno al di là del mandato d'aggiornamento.Articolo 136 Lingue ufficialiLa disposizione proposta corrisponde all'articolo 116 capoverso 4 primo e secondoperiodo Cost., approvato dal popolo e dai Cantoni il 10 marzo 1996,nonché all'articolo 124 AP 95.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!