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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Ae. <strong>la</strong> previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati;almeno <strong>la</strong> metà dei contributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a carico del datoredi <strong>la</strong>voro.2 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescrittedal diritto <strong>federale</strong>; per risolvere compiti speciali possono essere previste misurea livello nazionale.Art. 105 Assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro <strong>la</strong> disoccupazione.In tal ambito si attiene ai principi seguenti:a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione del<strong>la</strong> perdita di guadagnoe sostiene misure volte a prevenire e a combattere <strong>la</strong> disoccupazione;b. l'affiliazione è obbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati; <strong>la</strong> legge può prevedere eccezioni;chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente;e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; <strong>la</strong> metà deicontributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a carico del datore di <strong>la</strong>voro; <strong>la</strong> Confederazionee i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanzestraordinarie.2 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.Art. 106 Assistenza agli indigenti1 Gli indigenti sono assistiti dal Cantone in cui dimorano. Le spese d'assistenzasono a carico del Cantone di domicilio.2 La Confederazione può emanare disposizioni sul regresso contro un precedenteCantone di domicilio o contro il Cantone di origine.Ari. 107 Assegni familiari e assicurazione per <strong>la</strong> maternità1 Nell'adempimento dei suoi compiti <strong>la</strong> Confederazione considera i bisognidel<strong>la</strong> famiglia. Può sostenere provvedimenti a tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> famiglia.2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa <strong>federale</strong>di compensazione.3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per <strong>la</strong> maternità. Può essereobbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazionefamiliari e all'assicurazione per <strong>la</strong> maternità, in generale o per singoligruppi del<strong>la</strong> popo<strong>la</strong>zione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazionidei Cantoni.588

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