12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(cpv. 1). La Confederazione deve premettere considerazioni di politica del<strong>la</strong> salutea tutte le sue attività, tanto per quelle elencate al capoverso 2, quanto perquelle basate sulle ulteriori disposizioni del titolo terzo riguardanti le competenze.L'articolo sul<strong>la</strong> salute formu<strong>la</strong> il principio del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell'uomo e deglianimali da pregiudizi diretti al<strong>la</strong> salute; i danni indiretti dovuti all'atmosfera,al rumore, all'acqua o ad altri fenomeni ambientali sono compresi nell'articolosul<strong>la</strong> protezione dell'ambiente.Il capoverso 2 elenca alcuni compiti del<strong>la</strong> Confederazione partico<strong>la</strong>rmente rilevantinell'ambito del<strong>la</strong> salute. Il capoverso 2 lettera a corrisponde, in forma redazionalerie<strong>la</strong>borata, all'articolo 69 bls Cost. La disposizione mira a proteggerei consumatori dai danni al<strong>la</strong> salute ai quali potrebbero essere esposti in re<strong>la</strong>zioneal commercio di alimenti, sostanze e oggetti destinati al consumo o all'uso.Essa obbliga <strong>la</strong> Confederazione a emanare, nel re<strong>la</strong>tivo campo d'applicazione,le disposizioni d'interesse nazionale necessarie. La Confederazione disponea questo proposito di una competenza globale dotata d'effetto derogatoriodifferito. Gli elementi che l'articolo 69 bls Cost. enuncia in merito, ossia <strong>la</strong>protezione dalle falsificazioni e dal<strong>la</strong> truffa (danni economici), sono inclusi negliarticoli 87 e 88 D 96. Materialmente <strong>la</strong> disposizione si applica alle derratealimentari (alimenti e prodotti voluttuari) nonché ad altri oggetti (d'uso e consumo),nel<strong>la</strong> misura in cui essi possano nuocere al<strong>la</strong> vita e al<strong>la</strong> salute.Per <strong>la</strong> prima volta sono menzionati espressamente anche gli stupefacenti: quest'innovazionesi rive<strong>la</strong> opportuna, considerato l'impatto di tali sostanze 508 '.Vi rientrano gli oggetti usati da persone che non dispongono di partico<strong>la</strong>ri conoscenzeo di una formazione speciale. Non deve però trattarsi di un prodottofinito. Non fanno parte del campo d'applicazione di questo disposto gli oggettiutilizzati da specialisti nell'esercizio del<strong>la</strong> professione industriale o commerciale.Il termine «impiego» ingloba segnatamente <strong>la</strong> fabbricazione, <strong>la</strong> trasformazione,il commercio (importazione, conservazione, distribuzione, acquisto)e l'impiego di tali oggetti, ma non <strong>la</strong> fabbricazione per uso personale. I «farmaci»comprendono medicamenti, dispositivi medici ed espianti.La Confederazione dispone già oggi di competenze legis<strong>la</strong>tive nel settore dellesostanze terapeutiche; finora le ha però sfruttate soltanto in singoli casi (leggesul<strong>la</strong> farmacopea, ordinanza <strong>concernente</strong> i prodotti immunobiologici, legge suglistupefacenti, decreto <strong>federale</strong> <strong>concernente</strong> il controllo del sangue, dei suoiderivati e degli espianti). Il D 96 sostituisce «sostanze» con «sostanze chimiche»,conformemente all'attuale terminologia. «Sostanze chimiche» è il terminegenerico impiegato per riferirsi a elementi chimici (elementi chimici e lorocomposti) e prodotti (preparazioni di più elementi chimici o oggetti che contengonoin parte elementi chimici). Non si accenna più in modo esplicito all'esecuzioneda parte dei Cantoni (art. 69 bis cpv. 2 Cost.); essa è infatti sufficientementedisciplinata a livello di legge 509 '.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!