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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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plicazione del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> generale di polizia (cfr. art. 32 cpv. 2 in fine D 96),<strong>la</strong> so<strong>la</strong> che permette di vietare attività che comportano un grave pericolo perlo Stato. Si aggiunga che sia <strong>la</strong> CEDU (art. 11 par. 2, 16 e 17) sia il Patto II(art. 22 par. 2) prevedono esplicitamente <strong>la</strong> possibilità di limitare l'eserciziodel<strong>la</strong> libertà di associazione.Tenuto conto dei suddetti sviluppi circa le possibilità di restringere <strong>la</strong> libertàd'associazione, riteniamo che non sia necessario prevedere una disposizionetransitoria per rimediare al<strong>la</strong> soppressione del divieto delle associazioni illeciteo pericolose per lo Stato.Articolo 20 Libertà di domicilioLa disposizione 220 ' riprende l'articolo 45 capoverso 1 Cost. concretandolo parzialmente.Il capoverso 1 garantisce a ogni cittadino svizzero il diritto di stabilirsi in qualsiasiluogo del Paese, sia per costituirvi domicilio sia soltanto per soggiornarvi.Ne consegue che i Comuni e i Cantoni hanno, da un canto, l'obbligo di permetterea tutti i cittadini svizzeri di stabilirsi sul loro territorio e non possono, dall'altro,impedire o rendere più difficile <strong>la</strong> partenza verso un altro Comune oCantone. In materia d'assistenza <strong>la</strong> libertà di domicilio si oppone al rinvio degliindigenti nel loro Cantone d'origine (cfr. art. 106 D 96). D'altronde, essa nonpuò generalmente essere limitata per ragioni fiscali. La rego<strong>la</strong> non è però senzaeccezioni: a determinate condizioni, sono tollerate restrizioni risultanti da rapportidovuti a uno statuto partico<strong>la</strong>re, come l'obbligo di residenza, che costringeil funzionario a scegliere domicilio sul territorio del<strong>la</strong> collettività con <strong>la</strong>quale ha rapporti di servizio. Il TF ammette quindi che un insegnante di scuo<strong>la</strong>primaria o secondaria sia obbligato a eleggere domicilio nel Comune in cui <strong>la</strong>vora,in partico<strong>la</strong>re in ragione del<strong>la</strong> necessità di un contatto rego<strong>la</strong>re con gli allievie i genitori e del fatto che <strong>la</strong> sua partecipazione al<strong>la</strong> vita locale associativae politica presenta un interesse pubblico 221 '. Allorquando una base legale abilitaglobalmente l'autorità a rego<strong>la</strong>re le re<strong>la</strong>zioni di <strong>la</strong>voro con il funzionario,il TF ritiene che non sia necessario prevedere esplicitamente nel<strong>la</strong> legge l'obbligodi residenza 222 '. La dottrina si mostra molto critica sull'obbligo di residenza,almeno quando questo si applica indistintamente a tutti i funzionari edè motivato soprattutto da interessi fiscali.La procedura di consultazione ha suscitato soltanto rari commenti sul<strong>la</strong> disposizione<strong>concernente</strong> <strong>la</strong> libertà di domicilio. Taluni 223 ' hanno chiesto d'estendere<strong>la</strong> libertà di domicilio agli stranieri stabiliti o residenti nel nostro Paese.Non è però stato possibile dar seguito a questo desiderio nell'ambito del presenteaggiornamento, visto che l'articolo 45 capoverso 1 Cost. non permette

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