12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno C (Riforma giudiziaria)4 Per altro, né il Tribunale <strong>federale</strong> né un'altra autorità possono rifiutarsi diapplicare una legge <strong>federale</strong>, un decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale oil diritto internazionale.Art. 178a Possibilità di adire il Tribunale <strong>federale</strong>1 La legge designa le autorità inferiori e disciplina <strong>la</strong> possibilità di adire il Tribunale<strong>federale</strong>.2 Tale possibilità è garantita se si tratta di una questione giuridica d'importanzafondamentale o se l'esito del<strong>la</strong> causa ha conseguenze gravose per una delleparti.3 In determinati settori speciali, <strong>la</strong> legge può escludere <strong>la</strong> possibilità di adire ilTribunale <strong>federale</strong>; questa possibilità rimane salva per il tribunale inferiore diultima istanza in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto <strong>federale</strong> o internazionalenonché di dubbi sul<strong>la</strong> compatibilita di leggi federali e decreti federalidi obbligatorietà generale con <strong>la</strong> presente costituzione o con il diritto internazionale.Art. 179 Altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione1 La Confederazione istituisce una Corte penale; <strong>la</strong> Corte giudica in primaistanza le cause penali che <strong>la</strong> legge attribuisce al<strong>la</strong> giurisdizione <strong>federale</strong>. La leggepuò conferirle altre competenze.2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversiedi diritto pubblico inerenti al<strong>la</strong> sfera di competenze dell'amministrazione <strong>federale</strong>.3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione.Art. 179a Autorità giudiziarie dei CantoniI Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di dirittocivile e di diritto pubblico nonché le cause penali.Art. 180 Indipendenza del giudiceNel<strong>la</strong> loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostannoal solo diritto.II1 II presente decreto sottosta al voto del Popolo e dei Cantoni.2 L'Assemblea <strong>federale</strong> ne determina l'entrata in vigore.620

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!