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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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In principio, sono possibili due tipi di delega: l'Assemblea <strong>federale</strong> può decidereessa stessa di emanare atti legis<strong>la</strong>tivi non sottostanti al referendum (decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale ai sensi dell'ari. 7 LRC); tuttavia, ilPar<strong>la</strong>mento può anche - in pratica si tratta del caso normale di delega - trasferirecompetenze legis<strong>la</strong>tive al Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. art. 170 D 96).Nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione, un interpel<strong>la</strong>to ha proposto diindicare nel capoverso 2 anche i destinatari del<strong>la</strong> delega 831 . Vista <strong>la</strong> posizionepreminente occupata dallo Stato in materia di legis<strong>la</strong>zione, non è tuttavia necessariointrodurre una simile innovazione. Per delegare competenze legis<strong>la</strong>tivea privati nonché per conferire obbligatorietà generale a una normativa emanatadagli stessi occorre in principio disporre di una base costituzionale 84 '. Talebase è ad esempio stata prevista per i contratti collettivi di <strong>la</strong>voro e altri accorditra associazioni di datori di <strong>la</strong>voro e <strong>la</strong>voratori (art. 34 ter cpv. 1 lett. e Cost.,art. 101 cpv. 1 lett. d D 96) nonché in materia di protezione dei locatari (art.34septies cpv 2 Cost., art. 100 cpv. 2 D 96).L'articolo 154 capoverso l D 96 si ispira in ampia misura all'articolo 85 numero2 Cost., dandogli una nuova formu<strong>la</strong>zione nel<strong>la</strong> quale si menzionano leforme degli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dall'Assemblea <strong>federale</strong>. La disposizione delcapoverso 2 non è prevista esplicitamente dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> vigente,corrisponde tuttavia al<strong>la</strong> giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, al<strong>la</strong> praticadelle autorità nonché al<strong>la</strong> dottrina dominante.L'articolo 154 non menziona tutti gli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dal<strong>la</strong> Confederazione;il decreto <strong>federale</strong> semplice 85 ' non vi figura poiché non contiene alcunanorma di diritto.Articolo 155 Legis<strong>la</strong>zione d'urgenzaL'articolo 155 86 ' corrisponde all'articolo 89 bis Cost. Questa disposizione permettedi porre immediatamente in vigore decreti federali d'obbligatorietà generale(DFG). La pertinente decisione dev'essere approvata dal<strong>la</strong> maggioranza assolutadelle due Camere.Soltanto i DFG possono essere dichiarati urgenti, non dunque le leggi federalie i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali (munitidel<strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> referendaria). Per i decreti federali che a priori non sottostannoa referendum (decreti federali d'obbligatorietà generale di cui all'art. 7 LRCe decreti federali semplici di cui all'art. 8 LRC), <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> d'urgenza è irrilevante.In virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, i DFG da dichiarare urgenti vanno limitati neltempo; per i DFG «ordinari» tale obbligo risulta dall'articolo 6 capoverso 1LRC.

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