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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione d'esecuzione dell'articolo 131/, il legis<strong>la</strong>tore <strong>federale</strong> puòinoltre ispirarsi ai nuovi modelli cantonali, come per esempio quelli del CantonZugo dell'inizio degli anni 90 132) .Il progetto messo in consultazione prevedeva che l'Assemblea <strong>federale</strong> avrebbepotuto contrapporre anche più di due iniziative popo<strong>la</strong>ri vertenti sullo stessooggetto. Nel<strong>la</strong> consultazione questa disposizione è stata oggetto di pareri controversiI33) . Alcune voci critiche ritengono infatti che <strong>la</strong> procedura propostasia difficilmente praticabile o impossibile da gestire 134 '. Tale parere convince.Infatti non sarebbe possibile votare contemporaneamente su più di due iniziativepopo<strong>la</strong>ri e un controprogetto comune senza considerevoli difficoltà pratiche;le schede diverrebbero confuse e incomprensibili. Per tale ragione, il D 96limita <strong>la</strong> possibilità del<strong>la</strong> votazione contemporanea a due iniziative popo<strong>la</strong>ri eun controprogetto comune.Titolo quinto: Autorità federaliLa riforma dei diritti popo<strong>la</strong>ri riguarda anche le norme sulle competenze dell'Assemblea<strong>federale</strong> e del Tribunale <strong>federale</strong>. D'importanza determinante è <strong>la</strong>proposta secondo cui in futuro l'Assemblea <strong>federale</strong> e il Tribunale <strong>federale</strong>dovrebbero ripartirsi il compito di verificare <strong>la</strong> validità delle iniziative popo<strong>la</strong>ri.Sezione 3: CompetenzeArticolo 154 Legis<strong>la</strong>zione 13S)In confronto al testo aggiornato, l'articolo 154 stabilisce una novità, e cioè chele norme di diritto debbano essere presentate sotto forma di legge <strong>federale</strong> odi decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale. Questa disposizione è oggi contenutanegli articoli 5 e 6 del<strong>la</strong> legge sui rapporti fra i Consigli. In futuro essadovrebbe figurare nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> per poter indicare <strong>la</strong> differenza fra il referendumlegis<strong>la</strong>tivo facoltativo - previsto dall'articolo 131 D 96 Riforma dei dirittipopo<strong>la</strong>ri - e il referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria,contemp<strong>la</strong>to nell'articolo 131c. Questa novità verrebbe meno se non sidesse seguito al<strong>la</strong> proposta di introdurre il referendum in materia amministrativae finanziaria. Così il legis<strong>la</strong>tore potrebbe modificare le disposizioni del<strong>la</strong>LRC sopra ricordate, se lo ritenesse auspicabile 136 '.

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