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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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diritto, di durata illimitata per le leggi e di durata limitata per i decreti federalidi obbligatorietà generale. La prassi utilizza talvolta il decreto <strong>federale</strong> ancheper atti amministrativi veri e propri (cfr. art. 12 cpv. 2 LAU oppure art. 2LFFS 78) ). Non è quindi necessario disciplinare espressamente l'estensione deldecreto <strong>federale</strong> dì obbligatorietà generale agli atti amministrativi 79 '.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, diversi interpel<strong>la</strong>ti hanno chiesto diriprendere nel disegno le proposte del<strong>la</strong> commissione di esperti «Riforma delPar<strong>la</strong>mento» (FF 1996 II 401 segg.; applicazione più flessibile del principio dilegalità 80 ', soppressione del decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietà generale 81 '). Taliproposte vanno tuttavia al di là del mandato di aggiornamento.Il capoverso 1 sancisce <strong>la</strong> competenza generale dell'Assemblea <strong>federale</strong> in materiadi legis<strong>la</strong>zione. Questa norma, d'importanza basi<strong>la</strong>re per uno Stato ampiamentefondato sul diritto, attribuisce <strong>la</strong> funzione di legis<strong>la</strong>tore all'Assemblea<strong>federale</strong>. Il Par<strong>la</strong>mento stabilisce in modo vinco<strong>la</strong>nte il contenuto delle leggi edei decreti federali di obbligatorietà generale. Spetta sempre e unicamente all'Assemblea<strong>federale</strong> determinare il contenuto definitivo di tali atti legis<strong>la</strong>tivi,anche nei casi in cui essa si conforma ai progetti presentati dal Governo o incui <strong>la</strong> decisione finale spetta al popolo. La competenza legis<strong>la</strong>tiva dell'Assemblea<strong>federale</strong> si limita alle materie attribuite al<strong>la</strong> Confederazione nel suo complesso.Il capoverso 2 disciplina l'ammissibilità e i limiti del<strong>la</strong> delega di competenzenormative: <strong>la</strong> norma di delega deve figurare in una legge <strong>federale</strong> o in un decreto<strong>federale</strong> di obbligatorietà generale sottostante al referendum. Occorreinoltre che <strong>la</strong> delega non sia stata esclusa dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Infine l'atto legis<strong>la</strong>tivosottostante al referendum deve stabilire le linee fondamentali del<strong>la</strong> normativada adottare; deve in altri termini fissare oggetto, scopo e portata del<strong>la</strong>rego<strong>la</strong>mentazione delegata 82 '. S'intende in tal modo garantire al<strong>la</strong> legge formaleun potere di controllo e legittimare democraticamente tale potere. Di rego<strong>la</strong>,i principi applicabili al<strong>la</strong> delega legis<strong>la</strong>tiva valgono per tutte le attivitàdello Stato. Il grado di precisione imposto al<strong>la</strong> norma di delega può variare infunzione del settore disciplinato. Gli interventi che comportano lesioni importantidi diritti fondamentali devono essere contemp<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> legge. Nei settoridisciplinati dal diritto fiscale, <strong>la</strong> cerchia dei contribuenti, l'imponibile e <strong>la</strong> basedi calcolo per l'imposizione vanno stabiliti nel<strong>la</strong> legge. Le esigenze sono invecemeno severe nei casi in cui risulta difficile prevedere in anticipo quale sarà <strong>la</strong>soluzione più adeguata per una situazione concreta, come pure quando sarebbeeccessivo chiedere al legis<strong>la</strong>tore (nonostante <strong>la</strong> sua buona volontà) di disciplinareuna determinata materia oppure quando le circostanze mutano rapidamenterichiedendo frequenti adattamenti del diritto (per una visione d'insiemedi questo problema, cfr. anche il commento agli art. 4 e 32 D 96).

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