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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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L'imposizione del traffico pesante è attualmente oggetto di modifiche profonde:nel 1994 è entrata in vigore <strong>la</strong> nuova rego<strong>la</strong>mentazione che permetteun'imposizione di durata illimitata. In un primo tempo è stata istituita, a fine1994, una tassa forfetaria per il traffico pesante nell'articolo 21 disp. trans.Cosi. Questa disposizione ha sostituito l'articolo 17 disp. trans. Cost., pure direttamenteapplicabile. In un secondo tempo, sul<strong>la</strong> base dell'articolo 36 quaterCost., <strong>la</strong> tassa dovrebbe diventare proporzionale alle prestazioni. Lo scopo èquello di stabilire un sistema di riscossione che sia strettamente coordinato al<strong>la</strong>legis<strong>la</strong>zione dell'UE. Il principio del<strong>la</strong> trasparenza dei costi sarà determinante.Con <strong>la</strong> tassa sul traffico pesante sono inoltre perseguiti anche obiettivi di politicaenergetica e dell'ambiente. Le spese di manutenzione delle strade potrannoessere ripartite in partico<strong>la</strong>re in funzione del numero dei chilometri percorsi,del peso totale del veicolo, del numero degli assi o ancora delle emissioni nocive.11 capoverso I da competenza al<strong>la</strong> Confederazione di riscuotere sul traffico pesanteuna tassa commisurata alle prestazioni o al consumo. Così si intende addebitarele spese di manutenzione delle strade a chi le causa. L'«internizzazione»dei costi ha inoltre effetti secondari auspicabili sul piano ecologico (riduzionedel numero dei viaggi a vuoto, trasferimento del traffico al<strong>la</strong> ferrovia,ecc.). La tassa sul traffico pesante è una tassa causale che richiede una basecostituzionale speciale, considerato che sulle strade pubbliche non possono essereriscosse tasse (art. 66 cpv. 3 D 96; art. 37 cpv. 2 Cost.).Il capoverso 2 contemp<strong>la</strong> prescrizioni concernenti l'impiego del prodotto nettoottenuto mediante <strong>la</strong> riscossione del<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante: esso è destinatoa coprire i costi stradali causati dal traffico pesante.È tuttora previsto di far partecipare i Cantoni al prodotto netto del<strong>la</strong> tassa sultraffico pesante. I Cantoni 176 ' auspicano che questa partecipazione sia disciplinatain modo più dettagliato rispetto a quanto è stato proposto nell'AP 95 (ripresatestuale dell'ari. 36i uater cpv. 3 secondo periodo Cost.). Il D 96 tiene ampiamenteconto di questa proposta: a parte qualche picco<strong>la</strong> modifica redazionaie,il capoverso 3 corrisponde testualmente al diritto vigente. Nel<strong>la</strong> ripartizionedegli importi bisogna prendere in considerazione <strong>la</strong> situazione partico<strong>la</strong>redelle regioni di montagna e periferiche.La disposizione transitoria riprende testualmente l'articolo 21 disp. trans. Cost.Essa contiene disposizioni direttamente applicabili per <strong>la</strong> riscossione di unatassa forfetaria sui veicoli pesanti, valevole fino a che <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione emani unatassa dipendente dalle prestazioni, ma al più tardi al<strong>la</strong> fine del 2004. La definizionedelle categorie è stata leggermente modificata e adattata al disciplinamentolegis<strong>la</strong>tivo 177) <strong>concernente</strong> il numero di assi, che in questo caso è il criteriodeterminante.Articolo 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul trafficoL'articolo 70 D 96 ingloba gli articoli 36 ter e 36 c ' uint i uies Cost. La disposizionecorrisponde ad alcune parti dell'articolo 62 AP 95.

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