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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione<strong>federale</strong> per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e del<strong>la</strong> previdenzaprofessionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di <strong>la</strong>voro agevo<strong>la</strong>zionifiscali su contributi e aspettative.4 In col<strong>la</strong>borazione con i Cantoni, promuove <strong>la</strong> previdenza individuale, in partico<strong>la</strong>remediante provvedimenti di politica fiscale e di politica del<strong>la</strong> proprietà.Art. 103 Assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità '>1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, isuperstiti e l'invalidità. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:a. l'assicurazione è obbligatoria;b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale; <strong>la</strong> renditamassima non può superare il doppio di quel<strong>la</strong> minima; le rendite vannoadeguate perlomeno all'evoluzione dei prezzi;e. l'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati nonché conprestazioni finanziarie del<strong>la</strong> Confederazione e, per quanto <strong>la</strong> legge lo preveda,dei Cantoni; <strong>la</strong> metà dei contributi degli assicurati sa<strong>la</strong>riati è a caricodel datore di <strong>la</strong>voro; le prestazioni del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoniassommano insieme a non oltre <strong>la</strong> metà delle spese.2 Le prestazioni del<strong>la</strong> Confederazione sono coperte anzitutto con il prodottonetto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distil<strong>la</strong>te e del<strong>la</strong> tassasui casinò.3 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene quantointrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, puòattingere ai fondi dell'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.Art. 104 Previdenza professionale ''' La Confederazione emana prescrizioni sul<strong>la</strong> previdenza professionale. In ta<strong>la</strong>mbito si attiene ai principi seguenti:a. <strong>la</strong> previdenza professionale, insieme con l'assicurazione per <strong>la</strong> vecchiaia,i superstiti e l'invalidità, deve rendere possibile in modo adeguato <strong>la</strong> continuazionedel tenore di vita abituale;b. <strong>la</strong> previdenza professionale è obbligatoria per i sa<strong>la</strong>riati; <strong>la</strong> legge può prevedereeccezioni;e. i datori di <strong>la</strong>voro assicurano i loro <strong>la</strong>voratori presso un istituto previdenziale;per quanto necessario, <strong>la</strong> Confederazione offre loro <strong>la</strong> possibilità diassicurare i <strong>la</strong>voratori presso un istituto di previdenza <strong>federale</strong>;d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente pressoun istituto di previdenza; per dati gruppi d'indipendenti, <strong>la</strong> previdenza professionalepuò essere dichiarata obbligatoria, in generale o per singoli rischi;'' Con disposizione transitoria587

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