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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Nell'intento di valutare valore e portata del catalogo dagli obiettivi sociali - inquesta forma innovatrice per il diritto costituzionale del<strong>la</strong> Confederazione - occorrerendersi dapprima conto del<strong>la</strong> posizione di tale capitolo nell'insieme del<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong>. Si tratta infatti di una duplice «posizione intermedia», in partico<strong>la</strong>re:- tra l'obiettivo astratto del promovimento del<strong>la</strong> prosperità (art. 2 D 96), daun canto, e i compiti socio-politici concreti (cfr. segnatamente art. 99 segg.D 96), dall'altro;- tra <strong>la</strong> parte dedicata ai diritti fondamentali che contemp<strong>la</strong> i diritti individualidel singolo nei confronti dello Stato (art. 6 segg. D 96), da un <strong>la</strong>to e <strong>la</strong> partesulle competenze che disciplina <strong>la</strong> ripartizione dei compiti tra Confederazionee Cantoni (art. 49 segg. D 96), dall'altro.Dal<strong>la</strong> collocazione dell'articolo 33 D 96 e dal suo tenore risulta chiaramente chequesta disposizione (come l'articolo sullo scopo, art. 2 D 96) è una disposizionesugli obiettivi dello Stato. Secondo dottrina 367' univoca, le disposizioni sugliobiettivi dello Stato si contraddistinguono grazie alle tre specificità seguenti:- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce nuove competenze(federali). L'articolo 33 D 96 si rivolge, secondo tenore, sia al<strong>la</strong> Confederazione,sia ai Cantoni.- Una disposizione sugli obiettivi dello Stato non istituisce pretese individuali,d'ordine costituzionale, deducibili in giudizio. Essa si rivolge al legis<strong>la</strong>tore,non alle istanze preposte all'applicazione del diritto. Spetta al legis<strong>la</strong>tore anchedefinire i mezzi che ritiene adeguati all'attuazione dell'obiettivo, comepure prevedere a livello legis<strong>la</strong>tivo eventuali pretese di singoli a ottenere prestazioni.- Una disposizione su un obiettivo statale non costituisce una base per derogheal principio del<strong>la</strong> libertà economica. Occorre decidere sul fondamento del<strong>la</strong>norma re<strong>la</strong>tiva al compito di cui si tratta se <strong>la</strong> Confederazione, rispettivamentei Cantoni, siano autorizzati a derogare da questo principio.In quanto disposizione sull'obiettivo dello Stato, il catalogo degli obiettivi socialidell'articolo 33 D 96 è norma legale e partecipa del<strong>la</strong> maggiore autoritàdi cui è insignita <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Rispetto alle norme re<strong>la</strong>tive ai diritti fondamentalie ai compiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, <strong>la</strong> sua portata normativa resta però limitata.L'articolo 33 D 96 fissa per Confederazione e Cantoni l'obiettivo dell'attuazionedi determinati intenti politico-sociali, senza tuttavia esprimersi piùconcretamente sul<strong>la</strong> via da seguire, rispettivamente sui mezzi da impiegare. Inaltri termini, sta al<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, vale a dire al processo decisionale politico,fissare le priorità che di volta in volta appaiono giuste in ordine al<strong>la</strong> politicasociale o finanziaria e designare lo strumentario più idoneo. Nell'impegno perl'affermazione dello Stato sociale, le disposizioni sugli obiettivi statuali del<strong>la</strong>vigente <strong>Costituzione</strong>, l'articolo sugli scopi (art. 2) e l'articolo sul<strong>la</strong> prosperità(art. 31 bis Cost.), hanno avuto per lo più un rilievo marginale. S'è combattutoe si combatte attorno al<strong>la</strong> codificazione di concrete esigenze socio-politichedelle singole norme attributive di compiti materiali nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, o a li-367) Cfr.Tschudi, Sozialstaat. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 10seg.; Rhinow, Commentario Cost., art. 31 bis , marg. 15 segg.187

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