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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Secondo il capoverso 1, ciascuna Camera elegge al suo interno un presidentee un vicepresidente. La durata di tali funzioni è di un anno. Una rielezione immediatadegli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidenteuscente al<strong>la</strong> carica di vicepresidente.Secondo il capoverso 2, il presidente e il vicepresidente del Consiglio degli Statinon possono essere deputati dello stesso Cantone cui apparteneva il presidenteuscente. Inoltre, <strong>la</strong> carica di vicepresidente non può essere rivestita per due anniconsecutivi da deputati di uno stesso Cantone (c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> cantonale).Gli articoli 78 capoverso 3 e 82 capoverso 4 Cost. non sono stati ripresi nel<strong>la</strong>presente disposizione. L'attuale rego<strong>la</strong>mentazione <strong>concernente</strong> il diritto di votodei presidenti, prevista dai rego<strong>la</strong>menti delle due Camere (RCN e RCSt), è ritenutasufficiente.Le proposte dell'AP 95 concernenti <strong>la</strong> nomina di un secondo vicepresidente e<strong>la</strong> proroga a due anni del<strong>la</strong> durata del<strong>la</strong> funzione presidenziale (cfr. l'iniziativapar<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong> Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale,FF 1995 I 977 seg.) sono state respinte nell'ambito del<strong>la</strong> procedura diconsultazione 51 '.Articolo 144 Commissioni par<strong>la</strong>mentariLa <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non contemp<strong>la</strong> disposizioni sulle commissioni par<strong>la</strong>mentari.Lo statuto e i compiti delle stesse sono disciplinati dal<strong>la</strong> legge sui rapportifra i Consigli e dai rego<strong>la</strong>menti par<strong>la</strong>mentari. La disposizione propostacorrisponde all'articolo 131 AP 95.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, <strong>la</strong> norma è stata accolta con favoreda taluni 52 ' e respinta da altri 53 '. Le modifiche e i complementi proposti concernevanosoprattutto <strong>la</strong> fissazione delle competenze 54 ' e l'introduzione di unaquota di rappresentanza per le donne o per i due sessi 55 '.Le commissioni influiscono fortemente sul processo decisionale par<strong>la</strong>mentare.La costante attribuzione alle stesse commissioni di affari materialmente connessiconsente ai loro membri di migliorare le conoscenze specifiche, assicurandonel contempo una certa continuità nel<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà politica.L'esistenza di commissioni permanenti costituisce un presupposto essenzialeper permettere al Par<strong>la</strong>mento di rafforzare <strong>la</strong> posizione attribuitagli dal<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> rispetto al Consiglio <strong>federale</strong> e all'amministrazione, nonché perconsentire alle Camere di meglio fronteggiare le esigenze sempre crescenti cuisono confrontate (cfr. FF 1982 I 1067, 1991 III 505). È quindi giustificato menzionarele commissioni nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>. Non riteniamo tuttavia necessariodefinire le loro competenze a livello costituzionale. L'introduzione di unaquota di rappresentanza per le donne o per i due sessi va invece al di là delmandato di aggiornamento; <strong>la</strong> proposta sopraccitata deve quindi essere respinta.

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