12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno ASezione 2: Statuto e compiti dei CantoniArt. 35StatutoNei limiti del<strong>la</strong> presente <strong>Costituzione</strong> i Cantoni godono di tutti i diritti di sovranitàdi cui abbisognano per l'adempimento dei loro compiti.Art. 36Col<strong>la</strong>borazione al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong> Confederazione1 1 Cantoni col<strong>la</strong>borano al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà del<strong>la</strong> Confederazione,in partico<strong>la</strong>re all'e<strong>la</strong>borazione del diritto, secondo quanto previsto dal<strong>la</strong> presente<strong>Costituzione</strong>.2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni suisuoi progetti; li interpel<strong>la</strong> nelle questioni che tangono i loro interessi.Art. 37 Concretizzazione e esecuzione del diritto <strong>federale</strong>1 1 Cantoni concretizzano il diritto <strong>federale</strong> e lo eseguono salvo sua disposizionecontraria. Soltanto <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> o una legge può obbligare i Cantoni aconcretizzare o eseguire il diritto <strong>federale</strong>.2 La Confederazione <strong>la</strong>scia ai Cantoni una libertà operativa quanto ampiapossibile e tiene conto delle partico<strong>la</strong>rità cantonali.3 La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario connesso al<strong>la</strong> concretizzazionee all'esecuzione del diritto <strong>federale</strong> <strong>la</strong>sciando ai Cantoni sufficientimezzi finanziari e provvedendo per un'adeguata perequazione finanziaria.Art. 38 AutonomiaLa Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.Art. 39 Trattati intercantonali1 1 Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazionie istituzioni in comune. In partico<strong>la</strong>re possono adempiere insieme compitid'interesse regionale.2 La Confederazione può partecipare a tali progetti nei limiti delle sue competenze.3 1 trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi del<strong>la</strong>Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenzadel<strong>la</strong> Confederazione.569

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!