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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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vietato adottare disciplinamenti e provvedimenti che causino distorsioni del<strong>la</strong>concorrenza tra soggetti economici privati o che addirittura <strong>la</strong> inibiscano deltutto. Non si possono privilegiare alcuni concorrenti e sfavorirne altri. I «concorrenti»devono essere trattati allo stesso modo. L'agire statale dev'essere perprincipio neutrale in materia di concorrenza 323 '. Nel<strong>la</strong> più recente dottrina eprassi giuridiche si par<strong>la</strong> quindi di divieto di distorsioni concorrenziali e di principiodel<strong>la</strong> neutralità dello Stato in fatto di concorrenza. Come si evince dal<strong>la</strong>giurisprudenza del Tribunale <strong>federale</strong>, non sono però esigenze assolute. Infatti,il Tribunale <strong>federale</strong> tollera nel caso di provvedimenti di pianificazione del territorioo di politica sociale determinati effetti col<strong>la</strong>terali «di politica economica»,ovvero con conseguenze alteranti per <strong>la</strong> concorrenza 324 '. Per proteggereinteressi supremi (ad es. per stornare un pericolo), si giustifica eccezionalmentepersino di sottrarre completamente al<strong>la</strong> concorrenza una determinataattività economica (cosiddetto monopolio di polizia) 325 '. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenzadel Tribunale <strong>federale</strong>, il postu<strong>la</strong>to del<strong>la</strong> neutralità concorrenziale nonvale quindi in modo assoluto; è un principio giuridico che tollera determinatere<strong>la</strong>tivizzazioni. Forzature vere e proprie e deroghe al principio del<strong>la</strong> neutralitàdello Stato in materia di concorrenza o al divieto di distorsioni concorrenzialiesu<strong>la</strong>no tuttavia dai limiti del presente quadro. Come già sancito nell'attualediritto, simili deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà economica sono ammissibili secondoil D 96 soltanto se e nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> le prevede(cpv. 3). Questa legittimazione può - come nel diritto in vigore - avereforma esplicita o tacita 326 '. Nell'ambito delle disposizioni economiche chiavedel D 96 questa legittimazione a derogare al<strong>la</strong> libertà economica è resa in modomolto chiaro. Legittimazioni esplicite si trovano negli articoli 91, 92, 93, 94 e95 D 96 327) . Al di fuori di questa sezione si dovrà tuttavia rinunciare a similic<strong>la</strong>usole. Un'evidenziazione continua di questo concetto appesantirebbe inutilmenteil testo costituzionale pregiudicandone notevolmente <strong>la</strong> scorrevolezza.Anche il diritto vigente prevede, al di fuori del<strong>la</strong> parte riservata alle disposizionieconomiche vere e proprie, soltanto legittimazioni tacite 328 '.L'istituzione di condizioni quadro più favorevoli per l'economia privata rientrada sempre (ma soprattutto in tempi d'inasprimento del<strong>la</strong> concorrenza internazionalesulle diverse piazze economiche) fra i compiti centrali di uno Stato incampo economico. Il promovimento del benessere generale, assurto a obiettivo

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