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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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le loro entrate e uscite. L'«articolo congiunturale» non istituisce tuttavia, perrispetto del federalismo, partico<strong>la</strong>ri meccanismi di controllo e di sanzione.I capoversi 5 e 6 menzionano due partico<strong>la</strong>ri strumenti di politica fiscale. Lamenzione esplicita del<strong>la</strong> possibilità, motivata da ragioni di politica congiunturale,di riscuotere supplementi e di concedere ribassi sui tributi previsti dal diritto<strong>federale</strong> è indispensabile, poiché i tassi massimi di diverse imposte federalisono fissati a livello costituzionale. Lo strumento delle riserve di crisi, che servea realizzare obiettivi del<strong>la</strong> politica dell'impiego, va sancito a livello costituzionalepoiché <strong>la</strong> possibilità di obbligare i Cantoni ad accordare agevo<strong>la</strong>zioni fiscalisu tali riserve costituisce un'ingerenza nel<strong>la</strong> sovranità cantonale in materiafiscale (e non già perché l'obbligo di creare riserve di crisi implichi un'ingerenzanel<strong>la</strong> libertà delle aziende; in effetti, per permettere siffatta ingerenza, sarebbesufficiente una disposizione di rango legis<strong>la</strong>tivo 384 '). Questo è esplicitato neltesto del<strong>la</strong> disposizione.Le modalità di cui al capoverso 5 (corrispondente all'ari. 3ii uint i ules cpv. 3Cost.) concernenti <strong>la</strong> riscossione di supplementi e <strong>la</strong> concessione di ribassi sutributi previsti dal diritto <strong>federale</strong> sono espressione di principi generali (principiodel<strong>la</strong> proporzionalità) e potrebbero essere disciplinati anche soltanto a livellodi legge; <strong>la</strong> materia non deve forzatamente essere contenuta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.La formu<strong>la</strong>zione dei principi del<strong>la</strong> destinazione e del<strong>la</strong> restituzione delleimposte riprende elementi del<strong>la</strong> vigente disposizione costituzionale. Il suo mantenimentoa livello costituzionale viene in parte richiesto nel<strong>la</strong> procedura diconsultazione 385 '. Alcuni partecipanti chiedono inoltre che si rinunci agli strumentispeciali del<strong>la</strong> politica congiunturale nei capoversi 5 e 6 386) .La competenza per <strong>la</strong> tenuta di una statistica congiunturale (art. 3ii mnt i u " ;s cpv.5 Cost.) è già contenuta implicitamente nel capoverso 1; un aggiornamentoesplicito non è necessario. Il rilevamento dei dati presso le singole imprese potrebbeperò costituire, a seconda dei casi, una vio<strong>la</strong>zione delle libertà protettedal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>; per giustificare siffatta vio<strong>la</strong>zione è tuttavia sufficiente unabase legale. La competenza di procurarsi basi statistiche non è espressa esplicitamentenemmeno in altri settori (cfr. art. 60 D 96, acqua); si è rinunciato anchea un articolo sul<strong>la</strong> statistica (v. il commento dell'art. 79 D 96, ricerca).Articolo 92 Politica strutturaleL'articolo 92 D 96 aggiorna gli articoli 31 bis (cpv. 2 nonché cpv. 3 lett. a e e)e 31'" capoverso 1 Cost. 387 '. La formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> disposizione attualizza itermini del vigente diritto costituzionale ed è orientata agli usi linguistici piùrecenti.

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