12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi socialiII presente titolo, come indica chiaramente <strong>la</strong> dicitura, riunisce i diritti fondamentalie gli obiettivi sociali, seppur disciplinati in capitoli distinti. Lo si è fattoper una duplice considerazione: i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali presentanolegami evidenti, ma occorre distinguerli chiaramente.I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali hanno infatti alcuni punti in comune:anzitutto, si rivolgono entrambi allo Stato nel suo insieme e non unicamenteal<strong>la</strong> Confederazione o ai Cantoni. Su questo punto, val <strong>la</strong> pena di ricordareche né gli uni né gli altri interferiscono nel<strong>la</strong> ripartizione delle competenzetra Stato centrale e Cantoni, Questa ripartizione è ormai disciplinata, secondo<strong>la</strong> sistematica del D 96, nel titolo terzo (Confederazione e Cantoni). Nelle lororispettive sfere di competenza, <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni devono dunquesia rispettare i diritti fondamentali, sia attuare gli obiettivi sociali. In secondoluogo, il contenuto di certi diritti fondamentali presenta un evidente caratteresociale: è il caso soprattutto del diritto a condizioni minime d'esistenza (cfr.art. 10 D 96), il quale implica un vero e proprio diritto a prestazioni positiveda parte dello Stato, per esempio in materia di alimentazione, abbigliamentoe alloggio. In terzo luogo, i diritti fondamentali, al pari degli obiettivi socialie contrariamente per esempio alle norme sul<strong>la</strong> ripartizione delle competenze dicui al titolo terzo, tendono a garantire un certo sviluppo dell'uomo nel<strong>la</strong> società,anche se, come vedremo in seguito, i destinatari non sono gli stessi.Nonostante questi punti comuni, è indispensabile distinguere chiaramente tradiritti fondamentali e obiettivi sociali. Infatti, i primi, in quanto si rivolgonoai singoli individui, possono essere fatti valere direttamente in giudizio. Concretamente,ciò significa che qualsiasi persona può invocarne <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione dinanziai tribunali. Per contro, gli obiettivi sociali, in quanto si rivolgono anzituttoal legis<strong>la</strong>tore, devono dapprima essere concretati da quest'ultimo. Per attuarei programmi assegnatigli dagli obiettivi sociali, il legis<strong>la</strong>tore dispone sempredi un apprezzabile margine di manovra quanto allo scadenzario, quantoalle priorità e quanto ai mezzi da impiegare. Questa differenza sostanziale tradiritti fondamentali e obiettivi sociali giustifica una chiara separazione, in duecapitoli distinti, al fine di evitare confusioni.Capitolo 1: Diritti fondamentaliL'idea al<strong>la</strong> base del presente capitolo era di riunire in un «catalogo» i dirittifondamentali attualmente disseminati in diversi punti del<strong>la</strong> Costizuzione e indiverse convenzioni internazionali o consacrati dal Tribunale <strong>federale</strong> e dagliorgani d'applicazione di tali convenzioni. Le libertà elencate in questo capitoloI hanno come caratteristica comune quel<strong>la</strong> di essere direttamente deducibili ingiudizio e possono dunque essere invocate davanti ai tribunali.II posto che il catalogo dei diritti fondamentali occupa nel<strong>la</strong> sistematica del D96 non è casuale poiché si situa immediatamente dopo le disposizioni generalima prima degli obiettivi sociali e soprattutto prima dei rapporti tra Confederazionee Cantoni. Il costituente intende così marcare l'importanza riconosciuta128

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!