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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, taluni hanno criticato <strong>la</strong> collocazionedata al<strong>la</strong> presente disposizione nel<strong>la</strong> sistematica del progetto 65'. L'articolo148 D 96 prevede regole procedurali (al<strong>la</strong> stessa stregua dell'ar. 147 D 96).Il suo inserimento in questa sezione è quindi corretto. La richiesta di sopprimereil capoverso 1 lettera c 66) , formu<strong>la</strong>ta nell'ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione,va al di là del mandato d'aggiornamento.Articolo 149 Pubblicità delle seduteL'articolo 149 D 96 corrisponde all'articolo 94 Cost. Rispetto all'articolo 136AP 95, non ha subito modifiche.Il primo periodo dell'articolo 149 D 96 sancisce il principio del<strong>la</strong> pubblicità deidibattiti delle due Camere. La conformità del secondo periodo con <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>vigente, secondo cui <strong>la</strong> legge può prevedere eccezioni a tale principio, risultadal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione dell'articolo 94 Cost. («di rego<strong>la</strong> ordinaria»). Le deliberazionisegrete sono attualmente disciplinate dai rego<strong>la</strong>menti par<strong>la</strong>mentari(art. 57 RCN e art. 47 RCSt).Articolo 150 Quorum e maggioranza richiestaL'articolo 150 D 96 aggiorna gli articoli 87, 88 e 89 capoverso 1 Cost. e corrispondeall'articolo 137 AP 95. Il capoverso 3 del<strong>la</strong> disposizione menziona oraesplicitamente anche <strong>la</strong> dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietàgenerale (art. 89 cpv. 1 Cost.).Secondo il capoverso 1, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberanovalidamente solo se, durante tutti i dibattiti, è presente almeno <strong>la</strong> maggioranzadei membri del<strong>la</strong> Camera interessata. Concretamente, ciò significa chedevono essere presenti almeno 101 membri del Consiglio nazionale e 24 delConsiglio degli Stati.Il capoverso 2 fissa il principio secondo cui, per decidere validamente, in ciascunaCamera e in seno all'Assemblea <strong>federale</strong> plenaria è necessaria <strong>la</strong> maggioranzadei votanti.In deroga al principio sancito dal capoverso 2, il capoverso 3 prevede due casinei quali una decisione è valida solo se ha ottenuto il consenso del<strong>la</strong> maggioranzadei membri di ciascuna Camera. Questa rego<strong>la</strong> si applica, da un <strong>la</strong>to, al<strong>la</strong>dichiarazione dell'urgenza dei decreti federali di obbligatorietà generale (lett.a; cfr. anche art. 155 cpv. l D 96) e, dall'altro, alle decisioni concernenti nuovespese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre duemilioni di franchi (lett. b).Il capoverso 4 autorizza l'Assemblea <strong>federale</strong> ad adattare al rincaro gli importidi cui al capoverso 3 lettera b. Il decreto <strong>concernente</strong> tale adattamento non sottostaal referendum.Nel corso del<strong>la</strong> procedura di consultazione, un interpel<strong>la</strong>to ha criticato <strong>la</strong> presentedisposizione, considerando che non meritasse di figurare nel<strong>la</strong> Costitu-65 >PLR.UDC.362

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