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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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pure il tasso massimo di contribuzione 483 '. Non abbiamo dunque proceduto auna modifica materiale, dato che <strong>la</strong> LADI 484) prevede già tali importi massimi,ma a un dec<strong>la</strong>ssamento del<strong>la</strong> norma a livello legale, attenendoci così alquadro dell'aggiornamento.Il capoverso 2 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a emanare prescrizioni in materiadi assistenza ai disoccupati (si tratta qui di una facoltà, non di un mandato,contrariamente al capoverso 1). Tale competenza - già contemp<strong>la</strong>ta dall'articolo34 nov ' es capoverso 1 secondo periodo Cost. - non è finora stata utilizzata.L'aiuto a cui si fa allusione non avrebbe però il carattere di un'assicurazionesociale, finanziata essenzialmente dai contributi, ma si tratterebbe piuttosto diprestazioni di assistenza, il cui finanziamento sarebbe assicurato dai soli entipubblici. Va ricordato che l'assistenza alle persone bisognose è normalmentedi competenza dei Cantoni (cfr. a tale riguardo art. 106 D 96). Nel messaggiodel 1975 avevamo rilevato che <strong>la</strong> Confederazione doveva fare uso del<strong>la</strong> suacompetenza di legiferare in materia di assistenza ai disoccupati solo qualora irischi non fossero coperti dall'assicurazione e se altre misure si fossero rese assolutamentenecessarie sul piano <strong>federale</strong> a causa di circostanze partico<strong>la</strong>ri 4851 .Da allora <strong>la</strong> situazione è mutata. In seguito all'importante aumento del<strong>la</strong> disoccupazionedi lunga durata, da più parti si è chiesto al<strong>la</strong> Confederazione difare uso del suo potere legis<strong>la</strong>tivo in materia. In tali condizioni non abbiamoritenuto opportuno dare seguito al<strong>la</strong> richiesta di un Cantone (SO) e di noveorganizzazioni 486) volta a sopprimere questo capoverso, considerato soprattuttoche una tale soppressione travalicherebbe incontestabilmente l'aggiornamento.Per quanto attiene al diritto transitorio rileveremo semplicemente che non è necessarioprevedere una disposizione specifica per rimediare al<strong>la</strong> scomparsa dell'articolo34 novles capoverso 4 secondo periodo Cost., dato che <strong>la</strong> legge ha giàfissato gli importi massimi in questione. Lo stesso vale per l'articolo 34 novicscapoverso 5 Cost. 487) , secondo cui i Cantoni e le organizzazioni economichepartecipano all'e<strong>la</strong>borazione e all'esecuzione delle disposizioni legali: tale col<strong>la</strong>borazioneè già iscritta nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Inoltre, come abbiamo menzionatonel commento all'articolo 103 D 96 una tale precisazione sarebbe superfluanel<strong>la</strong> nuova sistematica del D 96: quest'ultimo disciplina globalmentei rapporti tra <strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni (cfr. art. 34 segg. D 96), come pure<strong>la</strong> partecipazione dei Cantoni al<strong>la</strong> procedura di consultazione (cfr. art. 138 D96). Nemmeno <strong>la</strong> partecipazione di organizzazioni economiche giustifica un disciplinamentospeciale. In effetti, <strong>la</strong> questione è disciplinata globalmente nell'articolo154 capoverso 2 D 96 per <strong>la</strong> delega del<strong>la</strong> competenza di emanare

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