12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Secondo il capoverso 3 seconda frase <strong>la</strong> conclusione di trattati come pure le altrere<strong>la</strong>zioni dei Cantoni con l'estero (vale a dire principalmente con i governiesteri) si svolgono in linea di principio per il tramite del<strong>la</strong> Confederazione.Qualora, per negoziati in vista di un trattato ma anche per altre re<strong>la</strong>zioni ufficiali,occorra corrispondere con autorità estere di livello inferiore (autorità locali,governi e amministrazioni di suddivisioni interne a uno Stato), anche iCantoni stessi possono tenere contatti diretti con queste autorità (cpv. 3 primafrase).Nel<strong>la</strong> consultazione, .<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali ha suggerito di introdurrein futuro, invece del<strong>la</strong> mediazione del<strong>la</strong> Confederazione, il sostegno del<strong>la</strong>stessa ai Cantoni nei loro negoziati con l'estero. Questa non sarebbe però unamera precisazione, bensì una modifica materiale del diritto costituzionale. Anche<strong>la</strong> richiesta d'approvazione dei trattati internazionali (art. 45 cpv. 2 AP 95)ha sollevato critiche in seno al<strong>la</strong> Conferenza dei governi cantonali e presso altrienti consultati 16 '. Il testo proposto (obbligo generale di informare, connessocon una procedura di rec<strong>la</strong>mo) tiene conto dell'esigenza espressa, nel<strong>la</strong> misurain cui questo sia possibile nell'ambito del presente aggiornamento. Limitandoai trattati più importanti l'obbligo dei Cantoni di informare si travalicherebbequesto quadro facendo sorgere difficili problemi di delimitazione. È peraltrochiaro per tutti che questo obbligo non si riferisce a trattati di diritto privato.Articolo 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteriL'articolo 52 D 96 aggiorna l'articolo 12 Cost. 17) .Questa disposizione stabilisce che gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione, i membri deiGoverni cantonali e dei Par<strong>la</strong>menti nonché i militari non possono accettare liberalitào onorificenze concesse da uno Stato estero, dato che queste potrebberopregiudicare l'indipendenza del<strong>la</strong> Svizzera. Il divieto di accettare doni daStati esteri si fonda sull'idea che le persone al servizio del<strong>la</strong> Confederazione edei Cantoni devono pensare unicamente agli interessi del<strong>la</strong> Confederazione edei Cantoni e non avere rapporti di dipendenza né sentirsi moralmente obbligatinei confronti di altri Stati 18 '. In pari tempo, il divieto di accettare onorificenzevuole garantire l'uguaglianza democratica dei cittadini svizzeri e impedireche alcuni militari si elevino al di sopra degli altri, contraddicendo i principidemocratici 19 '.Per i membri delle autorità e gli agenti del<strong>la</strong> Confederazione, di cui al capoverso1, questo articolo rappresenta una norma di incompatibilità: se <strong>la</strong> personainteressata non rinuncia espressamente al<strong>la</strong> prestazione o liberalità o nonrestituisce l'onorificenza, deve ritirarsi dal<strong>la</strong> sua carica o non può accettar<strong>la</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!