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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Il capoverso 1 fonda, secondo il modello dell'articolo 31 bis Cost. (cpv. 2 nonchécpv. 3 lett. a e e), competenze del<strong>la</strong> Confederazione in materia di misuredi politica strutturale. Si tratta innanzitutto di una competenza generale di promovimentoe incoraggiamento in favore di singoli settori economici (compresele professioni) nonché di regioni economicamente sfavorite. Questa competenzagenerale di promovimento - come era già il caso nell'articolo 31 bis capoverso2 - non è legata a condizioni partico<strong>la</strong>ri e deve di massima rispettare ilprincipio del<strong>la</strong> libertà economica; questo significa, in partico<strong>la</strong>re, che dev'essereconcepita in modo neutrale rispetto al<strong>la</strong> concorrenza (cfr. art. 31 bis cpv.2 e cpv. 3, frase introduttiva). Per quanto concerne gli interventi volti a conservare<strong>la</strong> struttura, deve trattarsi del mantenimento del<strong>la</strong> struttura economica (odi determinate sue parti) in regioni del Paese economicamente minacciate o delsostegno a rami economici e professioni minacciati nel<strong>la</strong> loro esistenza. Siffattapolitica strutturale settoriale è sussidiaria rispetto agli sforzi fatti dai singolisettori economici interessati 388 '. Una deroga al principio del<strong>la</strong> libertà economicaè possibile - come già previsto dal diritto costituzionale vigente (art. 31 biscpv. 3 Cost.) - soltanto ove sia necessario per raggiungere gli obiettivi di politicastrutturale 389 '. Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione alcuni partecipanti hannochiesto che sia introdotta un'innovazione: <strong>la</strong> competenza del<strong>la</strong> Confederazionein materia di politica strutturale dev'essere abbandonata 390 '.L'articolo 92 D 96 continua a <strong>la</strong>sciare spazio alle misure cantonali d'incoraggiamentoe sostegno dell'economia. I Cantoni sono tuttavia sempre vinco<strong>la</strong>ti- fatta eccezione per il settore degli esercizi pubblici - al principio del<strong>la</strong> libertàeconomica.Il capoverso 2 codifica <strong>la</strong> citata eccezione. Aggiorna, in forma semplificata,l'articolo 31 ter capoverso 1 Cost. Nei Cantoni si delinea una chiara tendenzaad affievolire o addirittura abrogare <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno nel settore degliesercizi pubblici. Anche nel<strong>la</strong> procedura di consultazione ne è stata propostal'abolizione 39 ". Si potrebbe pertanto verificare se <strong>la</strong> c<strong>la</strong>uso<strong>la</strong> del bisogno, dettatada ragioni di politica strutturale, debba venir vietata in futuro (con un sufficientetermine transitorio) o se debbano invece venir inasprite le condizioni,di per sé severe, ma interpretate finora in senso ampio, che il diritto <strong>federale</strong>impone per considerare ammissibili le misure protezionistiche cantonali.L'aggiornamento dell'articolo 31 ter capoverso 1 Cost. rinuncia a menzionare<strong>la</strong> capacità personale. I Cantoni sono autorizzati, anche senza una menzioneesplicita nel testo costituzionale, a subordinare <strong>la</strong> gestione di un esercizio pub-

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