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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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ove siano fondate su base legale sufficiente, rispondano a un interesse pubblicopreponderante e siano proporzionali. La libertà di commercio e d'industriapresenta però, a questo proposito, una particu<strong>la</strong>rité. A prescindere da determinaticasi eccezionali previsti dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> è però vietato ai Cantoni, maanche al<strong>la</strong> Confederazione, «portare pregiudizio al principio del<strong>la</strong> libertà dicommercio e d'industria» (art. 31 cpv. 2 Cosi.; cfr. art. 31 bis cpv. 2 Cosi.);deroghe al principio del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria abbisognano di unfondamento nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> (cosiddetta riserva costituzionale). Il Tribunale<strong>federale</strong> ne ha dedotto il divieto per lo Stato di adottare provvedimenti che«impediscano <strong>la</strong> libera concorrenza, per assicurare l'esistenza o favorire determinatirami economici o forme commerciali 252) , rispettivamente «dirigere <strong>la</strong>vita economica secondo un piano determinato» 253 '. Fondamentalmente ammessesono invece misure a protezione del<strong>la</strong> vita e del<strong>la</strong> salute nonché a tute<strong>la</strong>dei cosiddetti beni di polizia (in partico<strong>la</strong>re moralità pubblica, buona fede nelsettore degli affari). In principio ammissibili sono poi anche misure dovute amotivi di politica sociale 254 ' nonché altre misure che non servono in primoluogo a scopi economici (fra queste in partico<strong>la</strong>re misure del<strong>la</strong> pianificazionedel territorio, del<strong>la</strong> politica energetica, ambientale e linguistica 255 ').Il disegno del nostro Consiglio tiene conto dell'aspetto multiforme del<strong>la</strong> libertàdi commercio e d'industria, rendendo evidenti in due punti i contenuti costituzionalisanciti dall'articolo 31 Cost. La parte dei diritti fondamentali tratta <strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria come un diritto costituzionale dell'individuo(art. 23 nonché art. 32 D 96 re<strong>la</strong>tivi a limitazioni). L'importanza del<strong>la</strong> libertàdi commercio e d'industria quale principio fondamentale d'ordine in un ordinamentoeconomico, basato su principi d'economia di mercato, è oggetto diuna disposizione di fondo nel<strong>la</strong> «parte dei compiti» (art. 85 D 96), <strong>la</strong>ddove aiCantoni e al<strong>la</strong> Confederazione, quale prosecuzione dell'articolo 31, rispettivamentearticolo 31 bis Cost., è imposto l'obbligo di rispettare il «principio del<strong>la</strong>libertà economica».Il capoverso 1 garantisce in maniera generale <strong>la</strong> libertà dell'attività lucrativanell'economia privata. La nozione di «libertà di commercio e d'industria» divenutamaterialmente troppo stretta è sostituita da quel<strong>la</strong> di «libertà economica»ampiamente diffusa e conosciuta nel<strong>la</strong> prassi e nel<strong>la</strong> dottrina giuridica 256 '.Questo cambiamento non comporta una modifica del tenore protettivo. Comegià il diritto vigente, l'articolo 23 non rileva più in dettaglio quale sia <strong>la</strong> personache si può richiamare al<strong>la</strong> libertà economica. Secondo <strong>la</strong> giurisprudenza

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