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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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cura del<strong>la</strong> collezione d'arte del<strong>la</strong> Confederazione o <strong>la</strong> gestione del<strong>la</strong> Bibliotecanazionale o del Museo nazionale svizzero 280 '. Non si pone quindi tanto il problemadi chiarire se si debba integrare un articolo culturale nel D 96, bensì distabilire piuttosto come questo debba essere formu<strong>la</strong>to.Il D 96 parte dal presupposto che il promovimento pubblico del<strong>la</strong> cultura spettiai Cantoni (cpv. /). Sono fatte salve unicamente le attribuzioni del<strong>la</strong> Confederazionecontenute nei capoversi 2-5.Il capoverso 2 prevede una competenza del<strong>la</strong> Confederazione in materia di promovimentoculturale limitata ai settori d'interesse nazionale. Essa comprende<strong>la</strong> cura del patrimonio culturale, l'aiuto al<strong>la</strong> creazione artistica contemporaneanonché <strong>la</strong> diffusione del<strong>la</strong> cultura. Tuttavia, rispetto all'articolo sul promovimentoculturale rifiutato nel 1994, questa risulta molto più circoscritta. In osservanzadel principio di sussidiarietà, una politica culturale del<strong>la</strong> Confederazionecon riferimenti regionali o locali non è possibile. In base a questo capoverso,<strong>la</strong> Confederazione può fra l'altro continuare a gestire le sue istituzioniculturali, come <strong>la</strong> fondazione Pro Helvetia, il Museo nazionale, <strong>la</strong> Bibliotecanazionale o <strong>la</strong> collezione d'arte.Il capoverso 3 sancisce che <strong>la</strong> Confederazione deve considerare nell'adempimentodei suoi compiti <strong>la</strong> pluralità culturale del Paese. Deve tener conto in partico<strong>la</strong>redel plurilinguismo, ma non soltanto delle identità linguistico-territoriali.Anche le peculiarità culturali, ad esempio, dei nomadi o degli immigratidevono trovare debita considerazione.I capoversi 4 e 5 corrispondono letteralmente all'articolo linguistico accettatonel<strong>la</strong> votazione popo<strong>la</strong>re del 10 marzo 1996 281 ' e richiesto da alcuni enti consultati282 '. Essi sanciscono un mandato di promovimento secondo cui <strong>la</strong> Confederazionedeve sostenere <strong>la</strong> comprensione e gli scambi tra i vari gruppi linguisticinonché provvedimenti in favore delle lingue nazionali minacciate.Non si è ritenuto necessario completare questo articolo con una competenzadel<strong>la</strong> Confederazione riguardo agli scambi culturali internazionali. Secondo ildiritto in vigore <strong>la</strong> Confederazione è già competente per <strong>la</strong> promozione di taliscambi, l'importazione e <strong>la</strong> restituzione di beni culturali, come pure l'esportazionedi beni culturali di interesse nazionale.II capoverso 6 ricorda che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali.In realtà vien richiamata in tal modo una competenza cantonale preesistente,ragion per cui il capoverso ha un valore essenzialmente dichiarativo. I Cantonipossono disciplinare l'uso delle lingue ufficiali sul loro territorio. Nell'adempimentodi questo compito, devono ovviamente considerare i principi dell'attivitàstatuale (art. 4 D 96) e i diritti fondamentali, in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> libertà di lingua

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