12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

liga affatto il costituente svizzero a garantire esplicitamente il segreto redazionaie,mostra chiaramente qual è <strong>la</strong> concezione odierna in materia di protezionedelle fonti. Il progetto re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> modifica del diritto penale e proceduraledei mass-media (art. 27 bis CP e 260 CPM) I74) segue <strong>la</strong> stessa tendenza, nel<strong>la</strong>misura in cui prevede che, in presenza di un conflitto d'interesse tra <strong>la</strong> giustiziapenale e i media, il giudice deve effettuare una ponderazione degli interessi alloscopo di pronunciare una decisione equa. Il rifiuto del giornalista di testimoniarepuò quindi restare impunito allorquando l'interesse del giornalista al<strong>la</strong>protezione delle fonti è preminente rispetto all'interesse del perseguimento penale.Occorre sottolineare che i giornalisti non sono posti su un piede d'uguaglianzacon i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici. In effetti, in questi casi, ildiritto di rifiutare <strong>la</strong> testimonianza è <strong>la</strong> contropartita del segreto professionaleche non si applica ai professionisti dei media. Obbligare i giornalisti a fornireinformazioni alle autorità significherebbe rendere più difficile <strong>la</strong> ricerca d'informazionie quindi ostaco<strong>la</strong>re il futuro esercizio del<strong>la</strong> professione. L'AP 95presentava il segreto redazionale sotto forma di variante partendo dall'ideach'esso costituisse un'innovazione materiale. Tenuto conto degli sviluppi di cuisopra, si deve nondimeno ammettere che <strong>la</strong> situazione è nel frattempo mutatatalché, in considerazione dell'obiettivo consistente nell'aggiornare <strong>la</strong> realtà costituzionaleodierna, occorre ormai considerare il segreto redazionale quale elementocostitutivo del<strong>la</strong> libertà dei mass-media.Il secondo periodo del capoverso 4 vieta <strong>la</strong> censura, tanto quel<strong>la</strong> preventivaquanto quel<strong>la</strong> a posteriori. Nell'ambito del<strong>la</strong> libertà di stampa, <strong>la</strong> censura si definiscecome il controllo, da parte di un'autorità, del contenuto di un prodottoeditoriale prima del<strong>la</strong> stampa o del<strong>la</strong> pubblicazione. La dottrina par<strong>la</strong> di censurapreventiva quando il controllo è preliminare e di sorveglianza del<strong>la</strong> stampa(o del<strong>la</strong> radio e del<strong>la</strong> televisione) quando il controllo è effettuato dopo <strong>la</strong> pubblicazionedello scritto o l'emissione del programma 175 '. Il divieto del<strong>la</strong> censurapreventiva costituisce il nucleo intangibile del<strong>la</strong> libertà di stampa e del<strong>la</strong>libertà radiotelevisiva. In materia di sorveglianza del<strong>la</strong> stampa, del<strong>la</strong> radio edel<strong>la</strong> televisione, ogni opinione espressa è protetta contro gli interventi delloStato, poco importa se avvengono durante <strong>la</strong> fase preparatoria o in sede di diffusione.Qualsiasi intervento repressivo deve dunque rispettare le condizioni cuisono subordinate le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 32 D 96).Il divieto del<strong>la</strong> censura si estende a tutte le forme di comunicazione delle opinioni.S'indirizza alle autorità incaricate di emanare il diritto e a quelle cuispetta applicarlo. Abbiamo tuttavia evitato di citare il cinema: in questo settore,i Cantoni possono prevedere rego<strong>la</strong>mentazioni specifiche per le sale cinematograficheo sottoporre i film a una commissione cantonale di controllo. Icinematografi sono in effetti frequentati assiduamente da numerosi giovani: soprattuttoper proteggere <strong>la</strong> gioventù, in questo settore i Cantoni introduconorego<strong>la</strong>mentazioni che possono andare fino al divieto del<strong>la</strong> proiezione di unapellico<strong>la</strong> sul territorio cantonale 176 '. Questo divieto è menzionato nel presente

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!