12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

l'esercito 95, va nel senso dall'estensione del mandato dell'esercito 35 '. In avvenire,se <strong>la</strong> situazione dovesse mutare, si potrebbero ritrovare circostanzeanaloghe al passato; una definizione troppo precisa ed esclusiva del mandatodell'esercito ostacolerebbe un'evoluzione del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> nel settore militare.D'altro canto il mandato dell'esercito coincide in parte con forme d'interventodi quest'ultimo (servizio di mantenimento del<strong>la</strong> pace, servizio d'assistenzae servizio attivo); <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione «<strong>la</strong> legge può prevedere altri compiti»permette al legis<strong>la</strong>tore d'ampliare in ogni momento <strong>la</strong> definizione delmandato 36 '.Il primo periodo del capoverso 3 dell'articolo 54 D 96 enuncia il principio che<strong>la</strong> Confederazione impiega l'esercito e ne dispone. L'articolo 15 Cost. risale all'epocain cui erano i Cantoni a disporre in primo luogo dell'esercito; esso prevedeche allorché un Cantone sia improvvisamente minacciato di pericolo dall'estero,esso ha <strong>la</strong> possibilità di chiedere aiuto ad altri Cantoni e di fissare lemodalità di tale soccorso. Questo articolo, considerato un relitto già in occasionedelle discussioni sul<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del 1874, è oggi obsoleto e può tutt'alpiù avere rilievo dal profilo del diritto d'urgenza (continuità del comando).Occorre piuttosto iscrivere in un articolo aggiornato il principio, incontestato,che l'esercito svizzero è esercito <strong>federale</strong>.II secondo periodo del terzo capoverso stabilisce che, per mantenere l'ordinepubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonalequando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per parare agravi minacce per <strong>la</strong> sicurezza interna. Il diritto dei Cantoni di disporre delleforze militari nel rispettivo territorio (art. 19 cpv. 4 Cost.) è limitato da numeroseprescrizioni 37 '. Il diritto dei Cantoni di disporre delle loro truppe sul proprioterritorio sussiste solo per il mantenimento dell'ordine; i Cantoni possonoinoltre chiedere al Consiglio <strong>federale</strong> di mettere truppe a loro disposizione perl'aiuto in caso di catastrofi e per altri impieghi d'ordine civile 38 '.Le osservazioni dei partecipanti al<strong>la</strong> consultazione concernono soprattutto l'articolo49 capoverso 2 AP 95: si auspica di limitare l'impiego dei corpi di truppecantonali all'aiuto in caso di catastrofe o alle formazioni cantonali del servizioterritoriale 39 '. D'altro canto, taluni chiedono che non si definisca in termini

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!