12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno Alegge; fuori del grembo del<strong>la</strong> donna possono essere sviluppati in embrionisolo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;d. <strong>la</strong> donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sonoinammissibili;e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né diprodotti da embrioni;f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rive<strong>la</strong>tosoltanto con il consenso di costei o in base a una prescrizione legale;g. ognuno ha accesso ai dati concernenti <strong>la</strong> sua origine genetica.Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieriArt. 1121 La legis<strong>la</strong>zione sull'entrata, l'uscita, <strong>la</strong> dimora e il domicilio degli stranierinonché sul<strong>la</strong> concessione dell'asilo compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 II Consiglio <strong>federale</strong> può espellere dal<strong>la</strong> Svizzera gli stranieri che compromettono<strong>la</strong> sicurezza del Paese.Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologiaArt. 113 Diritto civile1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto civile compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 L'organizzazione dei tribunali, <strong>la</strong> procedura giudiziaria e l'amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia in materia civile competono ai Cantoni.3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta <strong>la</strong> Svizzera.Art. 114 Diritto penale1 La legis<strong>la</strong>zione nel campo del diritto penale compete al<strong>la</strong> Confederazione.2 La Confederazione può concedere ai Cantoni contributi per l'istituzione distabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché peristituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescentie giovani adulti.3 L'organizzazione dei tribunali, <strong>la</strong> procedura giudiziaria e l'amministrazionedel<strong>la</strong> giustizia in materia penale competono ai Cantoni.Art. 115 Aiuto alle vittime di reatiLa Confederazione e i Cantoni provvedono affinchè chi sia stato leso nel<strong>la</strong> suaintegrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonchéun'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.590

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!