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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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in cambio una somma di denaro a titolo d'indennizzo. Il diritto di proprietàè riconosciuto alle persone fisiche e a quelle giuridiche di diritto privato, nonchéalle collettività pubbliche nel<strong>la</strong> misura in cui agistono in qualità di privati.In fase di procedura di consultazione, l'articolo dedicato al diritto di proprietàha sollevato soltanto poche critiche che non hanno però mai rimesso in discussione<strong>la</strong> proprietà in quanto istituzione. Per contro, più numerose sono statele proposte tese a introdurre alcune innovazioni rispetto all'articolo 22 !er Cost.Sia menzionata a questo proposito <strong>la</strong> richiesta formu<strong>la</strong>ta da un Cantone (JU),un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (PS), quattro altri partiti 239 * e undiciorganizzazioni 240) , di sancire a livello costituzionale, oltre al<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong>proprietà, <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario 241 '. Questa nozione, esplicitamenteprevista, ad esempio, dall'articolo 14 del<strong>la</strong> legge fondamentale tedesca(Grungesetz) non è mai stata consacrata dal diritto svizzero. Taluni consideranoperò che <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario risulti dal diritto costituzionalein vigore, ma <strong>la</strong> giurisprudenza e <strong>la</strong> dottrina non sembrano avererisolto chiaramente <strong>la</strong> questione 242 '. Nel presente progetto si è rinunciato amenzionare esplicitamente <strong>la</strong> responsabilità sociale del proprietario: un'interpretazionesistematica del D 96, come d'altro canto dell'attuale <strong>Costituzione</strong>,consente di concludere che <strong>la</strong> proprietà si concepisce soltanto in re<strong>la</strong>zione congli obiettivi perseguiti dal<strong>la</strong> pianificazione del territorio, dal<strong>la</strong> protezione dell'ambiente,delle acque, delle foreste, del<strong>la</strong> natura e del paesaggio, ecc.; èquindi evidente che il proprietario deve tener conto di tutti questi interessi pubblicial momento in cui esercita il suo diritto.Il capoverso 2 del<strong>la</strong> presente disposizione corrisponde anche all'articolo 22 tercapoverso 3 Cost. Prevede che le restrizioni ammissibili del<strong>la</strong> proprietà sono indennizzatesul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> garanzia del valore. Danno quindi diritto a indennizzosia l'espropriazione formale, che trasferisce all'espropriante un dirittoprotetto dal<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> proprietà, che l'espropriazione materiale, <strong>la</strong> quale,pur avendo gli stessi effetti di un'espropriazione formale, si distingue da quest'ultimanel<strong>la</strong> misura in cui l'espropriante non acquisisce alcun diritto. Il sistemaattuale dell'espropriazione non è quindi stato modificato. S'è tuttaviaproceduto a un ritocco nel<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> francese: piuttosto che riprendere <strong>la</strong> nozionedi «juste indemnité» prevista dall'articolo 22 tcr capoverso 3 Cost., il D96 par<strong>la</strong> di «pleine indemnité». Con questa modifica si assicura una miglioreconcordanza con il testo tedesco, che par<strong>la</strong> di «volle Entschädigung» (piena indennità).Sul<strong>la</strong> questione dell'indennità, indipendentemente dal<strong>la</strong> concordanzalinguistica dei testi, un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (UDF) e setteorganizzazioni 243 ' hanno manifestato il desiderio - in sede di procedura di

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