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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Articolo 108 Assicurazione contro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuniL'articolo 108 D 96 corrisponde all'articolo 34 bis502 > accolto nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>nel 1890.Il capoverso 1 autorizza e incarica <strong>la</strong> Confederazione a legiferare sull'assicurazionecontro le ma<strong>la</strong>ttie e gli infortuni. Comparata ad altre disposizioni del<strong>la</strong>costituzione sociale, si tratta di una norma costituzionale aperta che <strong>la</strong>scia allegis<strong>la</strong>tore praticamente piena libertà per <strong>la</strong> strutturazione delle due assicurazioni.Il capoverso 2 autorizza <strong>la</strong> Confederazione a dichiarare obbligatoria l'adesionealle due assicurazioni. Per l'assicurazione infortuni il legis<strong>la</strong>tore ha istituitol'obbligatorietà unicamente per i <strong>la</strong>voratori. Quanto all'assicurazione ma<strong>la</strong>ttie,fino a poco tempo fa il legis<strong>la</strong>tore <strong>la</strong>sciava ai Cantoni <strong>la</strong> facoltà di render<strong>la</strong> obbligatoriaper il loro territorio. La nuova legge <strong>federale</strong> del 18 marzo 1994 sull'assicurazionema<strong>la</strong>ttie (FF 1994 II 231) prevede ora l'assicurazione obbligatoriadelle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativaper tutte le persone domiciliate in Svizzera. Durante <strong>la</strong> procedura diconsultazione è stato chiesto in parte di sancire l'obbligatorietà nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>50^ e di estender<strong>la</strong> all'assicurazione infortuni 504 '.L'obbligo per il legis<strong>la</strong>tore di tenere conto delle casse di soccorso esistenti (art.34 bis cpv. 1, secondo periodo, Cosi.) non è più ripreso nel D 96. Tale prescrizioneaveva un senso allorquando l'articolo 34 bis Cost. dava al<strong>la</strong> Confederazionel'incarico di istituire l'assicurazione infortuni e ma<strong>la</strong>ttie. Dato che oggii problemi del<strong>la</strong> fase iniziale sono risolti, questa disposizione è obsoleta.Articolo 109 Protezione del<strong>la</strong> saluteL'articolo 109 corrisponde agli articoli 69, 69 bis e 24 quincluil:s capoverso 2Cost. 505 ).Durante <strong>la</strong> consultazione il corrispondente articolo 98 AP 95 è in parte statocriticato, poiché <strong>la</strong> competenza principale dei Cantoni in materia di sanità pubblicae i limiti del<strong>la</strong> competenza <strong>federale</strong> previste dal diritto vigente non eranomessi in giusto risalto 506 ', ed era soppressa <strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva dei Cantoniin materia di sostanze terapeutiche 507 '. Il PLR propone di inserire una disposizionesul trapianto di organi. Il nostro Consiglio ha già affrontato questotema: disegno preliminare di un articolo costituzionale sul trapianto di organi,tessuti e cellule è infatti già stato messo in consultazione. Poiché i risultati diquesta consultazione non sono ancora disponibili, il presente messaggio noncontiene ancora una proposta in merito. Diversi partecipanti al<strong>la</strong> consultazionepropongono inoltre piccole modifiche redazionali.La salute pubblica è per principio competenza dei Cantoni. La Confederazioneè tuttavia responsabile di alcuni compiti specifici e limitati in questo settore

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