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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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In considerazione di questa mancanza di «determinazione» dell'attuale costituzioneeconomica il D 96 cerca un punto fermo e di orientamento nel sistemadei cosiddetti articoli economici del 1947 304) , che rappresentano senza dubbioil nocciolo del<strong>la</strong> vigente costituzione economica; questo, ovviamente, tenendoconto dell'evoluzione intervenuta da allora. Un'importanza decisiva è conferitaagli articoli 31 e 31 b ' s Cost., in partico<strong>la</strong>re al regime specifico istituito da questedue disposizioni e riguardante <strong>la</strong> restrizione del<strong>la</strong> libertà di commercio ed'industria (secondo <strong>la</strong> nuova terminologia: libertà economica; cfr. art. 23 D96). Restrizioni del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria sono per principio ammessese si fondano su una sufficiente base legale, se rispondono a un interessepubblico preponderante e se sono commisurate al<strong>la</strong> situazione; esse non possonotuttavia, come spiega letteralmente l'articolo 31 capoverso 2 Cost. (in riferimentoa norme di diritto cantonale), «portare pregiudizio al principio del<strong>la</strong>libertà di commercio e d'industria». L'articolo 31 bis capoverso 2 Cost. esprime(per normative del<strong>la</strong> Confederazione) <strong>la</strong> stessa idea di base quando sancisce che<strong>la</strong> Confederazione deve «con riserva del capoverso 3, rispettare il principiodel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria». Nell'articolo 31 bls capoverso 3 Cost.e in una serie di altre disposizioni (cfr. ad es. art. 27 ter , art. sii"')"'^ art3joct.es c os t.) sono pertanto esclusi singoli settori del<strong>la</strong> politica economica incui <strong>la</strong> Confederazione può eventualmente derogare al<strong>la</strong> libertà di commercio ed'industria (o, come dice con maggior precisione <strong>la</strong> versione francese, dal«.principe de <strong>la</strong> liberté du commerce et de l'industrie»).Il Tribunale <strong>federale</strong> ha concretizzato nel<strong>la</strong> sua ricca e pluriennale giurisprudenzare<strong>la</strong>tiva all'articolo 31 capoverso 2 Cost. il divieto ivi esplicitamente sancitodi pregiudicare il principio del<strong>la</strong> libertà dj commercio e d'industria. Essoha infatti stabilito che nessun interesse pubblico degno di considerazione puògiustificare un intervento nel<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria 305 '. Sonotuttavia ammissibili in linea di principio provvedimenti di polizia economica edi politica sociale* 0 ® nonché altri provvedimenti che non si prefiggono inprimo luogo obiettivi economici (protezione dell'ambiente, pianificazione delterritorio ecc.). Non sono per contro ammessi i cosiddetti provvedimenti di politicaeconomica 307 ' 1 , che - a detta del Tribunale <strong>federale</strong> - ostaco<strong>la</strong>no <strong>la</strong> liberaconcorrenza allo scopo di consolidare o favorire determinate branche industrialio forme aziendali oppure allo scopo di dirigere <strong>la</strong> vita economica secondoun piano fisso; l'intervento nel gioco del<strong>la</strong> libera concorrenza è per principiovietato 308 '. Al divieto dei cosiddetti provvedimenti politico-economici oall'osservanza del principio del<strong>la</strong> libertà di commercio e d'industria corri-

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