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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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Salvo per pochi casi partico<strong>la</strong>ri, <strong>la</strong> via legale deve portare in futuro al Tribunale<strong>federale</strong> solo per il tramite di un'autorità giudiziaria inferiore. In tal modo ègarantito che il Tribunale <strong>federale</strong> possa limitarsi a control<strong>la</strong>re l'applicazionedel diritto; vengono quindi a cadere i <strong>la</strong>boriosi controlli del<strong>la</strong> fattispecie e dellimite d'apprezzamento. Inoltre il Tribunale <strong>federale</strong> può trarre profitto del<strong>la</strong>funzione filtrante dell'istanza o delle istanze giudiziarie precedenti. La decisionedi un tribunale indipendente, anche se inferiore, è molto ben vista daipartiti poiché contribuirebbe a ridurre il numero dei casi deferiti al Tribunale<strong>federale</strong>, che ne risulterebbe pertanto sgravato. Nello stesso tempo, l'estensionead ogni ambito del<strong>la</strong> competenza delle autorità giudiziarie inferiori costituisce,tenuto conto del diritto di ognuno di adire il giudice 29 ', <strong>la</strong> condizione indispensabileper poter limitare effettivamente l'accesso al Tribunale <strong>federale</strong>.Il potenziamento delle autorità giudiziarie inferiori e l'istituzione di nuove autoritàgiudiziarie inferiori concernono solo marginalmente <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>.Tale compito incombe in primo luogo al legis<strong>la</strong>tore. Conviene tuttaviastabilire nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> il principio secondo cui devono esistere autorità giudiziarieinferiori (tra l'altro anche nell'ambito del<strong>la</strong> giurisdizione penale <strong>federale</strong>),sia pure con <strong>la</strong> possibilità di determinate eccezioni. Per ragioni di chiarezzaoccorre che sia fatta espressamente menzione nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> delle ulterioriautorità giudiziarie del<strong>la</strong> Confederazione e di quelle dei Cantoni. Nel<strong>la</strong>misura in cui si prescrive ai Cantoni di introdurre una giurisdizione amministrativaanche nell'ambito del diritto pubblico cantonale, analogamente aquanto richiesto dall'articolo 98a OG per il diritto pubblico <strong>federale</strong>, è necessarioistituire una base costituzionale, dato che con tale obbligo si interviene nell'autonomiaorganizzativa cantonale.Il principio secondo cui devono esistere istanze giudiziarie inferiori rende necessarii seguenti provvedimenti:Potenziamento delle istanze inferiori di giurisdizione amministrativaSono anzitutto necessarie nuove istanze giudiziarie inferiori nell'ambito del<strong>la</strong>giurisdizione di diritto pubblico. Entro il 15 febbraio 1997 i Cantoni devonoistituire autorità giudiziarie di ultima istanza, nel<strong>la</strong> misura in cui le decisionidi queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativoal Tribunale <strong>federale</strong> delle assicurazioni 30 '. La riforma del<strong>la</strong> giustiziaprosegue coerentemente in questa direzione: ai Cantoni è fatto obbligo di istituireautorità giudiziarie non solo per l'esecuzione del diritto amministrativo<strong>federale</strong>, ma anche nell'ambito del diritto pubblico di loro competenza.Le istanze inferiori di giurisdizione amministrativa devono inoltre essere ulteriormenteestese anche sul piano <strong>federale</strong>. In questo campo mancano attuai-

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