12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>federale</strong> e Consiglio <strong>federale</strong> sono in partico<strong>la</strong>re continuamente chiamati a col<strong>la</strong>boraree a trovare nuove forme di cooperazione. La supremazia del Par<strong>la</strong>mento(cfr. art. 139 cpv. l D 96, art. 71 Cost.) si limita in fondo alle decisionifinali sul<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione, sulle finanze federali e sull'esercizio dell'alta vigi<strong>la</strong>nzapar<strong>la</strong>mentare. Una supremazia par<strong>la</strong>mentare opprimente ed assoluta contraddirebbeal<strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong> separazione dei poteri che impronta <strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Nel<strong>la</strong> procedura di consultazione <strong>la</strong> disposizione è stata sia accolta favorevolmente120 ' sia criticata. È stato ad esempio chiesto che si proibisca esplicitamenteai consiglieri federali di assumere una funzione sopranazionale 121 ', oppureche si introduca una quota per <strong>la</strong> rappresentanza dei due sessi 122 '. Laprima richiesta concerne <strong>la</strong> questione dell'incompatibilità delle funzioni (cfr.art. 134 D 96), <strong>la</strong> seconda va oltre l'attuale diritto costituzionale.L'articolo 162 D 96 trae spunto dall'articolo 95 Cost. del quale offre unanuova formu<strong>la</strong>zione. Si è proceduto ad un'inversione delle nozioni (invece di«suprema autorità esecutiva e direttoriale» si ha ora «suprema autorità direttorialeed esecutiva»). La sequenza dei termini corrisponde al<strong>la</strong> LO A. Il numerodei membri del Consiglio <strong>federale</strong> è disciplinato nell'articolo 163 capoverso 1D 96.Articolo 163 Composizione e elezioneII presente articolo riprende l'articolo 96 Cost. e corrisponde all'articolo 149AP 95.Giusta il capoverso 1 il Consiglio <strong>federale</strong> è composto di sette membri. La proposta,formu<strong>la</strong>ta in diverse varianti nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, di ampliareil Collegio governativo 123 ' oltrepassa il mandato d'aggiornamento, analogamenteal completamento del Collegio con segretari di Stato 124 '. Quest'ultimaproposta contraddice del resto al<strong>la</strong> reiezione del<strong>la</strong> LOGA da parte del sovranoil 9 giugno 1996 (FF 1996 III 851). Anche <strong>la</strong> richiesta di introdurre quotein funzione dei sessi 125 ' non può essere accolta visto che esu<strong>la</strong> dal mandatod'aggiornamento.Il capoverso 2 designa l'organo d'elezione del Consiglio <strong>federale</strong> e il momentodell'elezione. Il Consiglio <strong>federale</strong> è eletto dall'Assemblea <strong>federale</strong> (Camereriunite) per una durata fissa di quattro anni, dopo ogni rinnovo integrale delConsiglio nazionale (art. 135 D 96). In questo modo i periodi amministratividel Consiglio nazionale e del Consiglio <strong>federale</strong> sono sincroni. La prassi interpretail capoverso 2 nel senso che l'elezione si svolge con procedura di voto uninominale(art. 4 del Rego<strong>la</strong>mento dell'Assemblea <strong>federale</strong> (Camere riunite), RS171.12) ns> . L'assunzione del<strong>la</strong> carica non è obbligatoria: l'elezione a consi-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!