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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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che il cittadino non disporrà di un diritto soggettivo a una tal estensione daparte del legis<strong>la</strong>tore. In due recenti sentenze, il Tribunale <strong>federale</strong> ha chiaramenteosservato che il diritto a condizioni minime d'esistenza non dovrebbe restringereil margine di manovra del legis<strong>la</strong>tore cantonale in materia fiscale; nonè quindi possibile dedurne <strong>la</strong> fissazione di un reddito minimo non imponibile140 '. Una definizione più precisa dei «mezzi indispensabili a un'esistenzaconforme al<strong>la</strong> dignità umana» non è invero di spettanza del costituente, mapiuttosto del legis<strong>la</strong>tore, mediante l'adozione di norme di diritto, e dei tribunali,caso per caso. Anche a questo proposito non abbiamo voluto eternare lostato attuale del<strong>la</strong> giurisprudenza, ancora ampiamente suscettibile d'evolvere eaffinare i propri criteri.In questo contesto occorre anche menzionare un'iniziativa par<strong>la</strong>mentare del<strong>la</strong>Commissione del<strong>la</strong> sicurezza sociale e del<strong>la</strong> sanità pubblica (CSSS) del Consiglionazionale del 1° giugno 1995. Tale iniziativa aveva chiesto di inserire nel<strong>la</strong><strong>Costituzione</strong> una norma sulle condizioni minime d'esistenza. Contrariamenteall'articolo 10 D 96, essa toccava tuttavia <strong>la</strong> ripartizione delle competenze tra<strong>la</strong> Confederazione e i Cantoni in materia di assistenza. Il risultato del<strong>la</strong> proceduradi consultazione <strong>concernente</strong> l'iniziativa precitata 141 ' era stato positivo(accoglimento del<strong>la</strong> norma costituzionale). Per contro, gran parte degli interpel<strong>la</strong>ti«ufficiali» (p. es. <strong>la</strong> maggioranza dei Cantoni) si era opposta a un'estensionedelle competenze federali in materia di assistenza. Recentemente <strong>la</strong> CSSSha deciso di prorogare il mandato del<strong>la</strong> sottocommissione incaricata dell'esamedi questa iniziativa, compito che presenta uno stretto legame con il progetto di<strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>.Articolo 11 Protezione del<strong>la</strong> sfera privataNel diritto costituzionale vigente, <strong>la</strong> protezione del<strong>la</strong> sfera privata è riconosciutaquale diritto fondamentale non scritto. L'aspetto parziale dell'invio<strong>la</strong>bilitàdel segreto delle poste e delle telecomunicazioni è garantito dall'articolo 36capoverso 4 Cosi. La disposizione corrisponde con modifiche redazionali all'articolo10 AP 95 e collima materialmente in ampia misura con l'articolo 8CEDU.Vita privata significa diritto di ogni persona di non essere ostaco<strong>la</strong>ta dalloStato nel<strong>la</strong> libertà di strutturare <strong>la</strong> propria vita e le re<strong>la</strong>zioni con le altre personenonché rispetto del<strong>la</strong> sfera privata. La vita privata non è protetta soltantoall'interno di locali privati e chiusi, bensì anche all'aperto o in locali pubblici.Il fatto che una persona si esponga in pubblico, dinanzi agli occhi e alle orecchiealtrui, non significa necessariamente ch'essa sia d'accordo che le sue esternazionivengano registrate dagli organi dello Stato, per scritto o con supportid'immagini o suoni. La legis<strong>la</strong>zione estende tale protezione, in forma ridotta,anche alle re<strong>la</strong>zioni tra privati (ad es. mediante <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> personalità offertadal diritto privato o <strong>la</strong> protezione, di diritto penale, del segreto e dell'onore).Gli organi statali sono invece obbligati ad astenersi da atti lesivi dell'o-'«»DTF 122 I 101 (cons. 3) e DTF 2P.78/1995 del 24 maggio 1996 (cons. 4).141 >Cfr. «Ergebnisse des Vernehm<strong>la</strong>ssungsverfahrens zum Vorentwurf zur Verankerungeines Rechts auf Existenzsicherung in der Bundesverfassung» del Dipartimento <strong>federale</strong>dell'interno, 1996.142

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