12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio <strong>federale</strong> l'esame dei trattati intercantonalie dei trattati dei Cantoni con l'estero. Nel<strong>la</strong> misura in cui i trattati intercantonalinon soddisfino materialmente le esigenze dell'articolo 39 capoverso3 primo periodo D 96, il Consiglio <strong>federale</strong> o un Cantone può sollevare rec<strong>la</strong>modinanzi all'Assemblea <strong>federale</strong> (art. 160 cpv. 3 D 96). I trattati dei Cantonicon l'estero necessitano dell'approvazione del Consiglio <strong>federale</strong>, il quale<strong>la</strong> può negare qualora il trattato in questione non soddisfi le esigenze di cui all'articolo51 capoverso 2 primo periodo D 96.Secondo il capoverso 4, il Consiglio <strong>federale</strong> vigi<strong>la</strong> sul rispetto del diritto <strong>federale</strong>,del diritto intercantonale e del diritto costituzionale cantonale da parte deiCantoni (art. 40 cpv. 2 D 96) I77) . Per realizzare questo intento, prende le disposizioniche gli sembrano necessarie, sia di moto proprio, sia dietro ricorso(art. 102 n. 2 Cost.). I Cantoni devono rispettare il diritto <strong>federale</strong> anche <strong>la</strong>ddoveesercitino le proprie competenze. Sottostanno al<strong>la</strong> sorveglianza del Consiglio<strong>federale</strong> tutti gli atti cantonali (atti legis<strong>la</strong>tivi, decisioni, attività o inazione,ecc.). Al Consiglio <strong>federale</strong> compete in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza sul<strong>la</strong> garanziadelle costituzioni cantonali; deve assicurarsi che i Cantoni <strong>la</strong> richiedano; unavolta ri<strong>la</strong>sciata <strong>la</strong> garanzia, deve accertare che i Cantoni rispettino l'articolo 42capoverso l D 96 (cfr. ivi). Nel<strong>la</strong> misura in cui gli articoli 43 e 44 D 96 riguardanoil diritto costituzionale cantonale, <strong>la</strong> garanzia di quest'ultimo fa anch'essaparte degli obblighi previsti dall'articolo 174 capoverso 4 D 96. Il mandato digaranzia comprende l'intero diritto costituzionale cantonale.Secondo <strong>la</strong> pratica, <strong>la</strong> competenza del Consiglio <strong>federale</strong> in materia di sorveglianzaviene a cessare quando le parti di una procedura hanno <strong>la</strong> possibilitàdi impugnare atti di sovranità cantonale dinanzi al Tribunale <strong>federale</strong> (cfr. anche<strong>la</strong> riserva nell'ari. 102 cpv. 2 Cost. <strong>concernente</strong> le competenze del Tribunale<strong>federale</strong>). Il Consiglio <strong>federale</strong> può tuttavia esercitare <strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong>se è in gioco un interesse pubblico importante o se una parte nel<strong>la</strong> procedurarinuncia ad adire il Tribunale <strong>federale</strong>, nonostante ne abbia <strong>la</strong> possibilitàgiuridica; può farlo perfino quando il Tribunale <strong>federale</strong> è stato adito, ma ilsuo intervento si renda necessario a protezione del diritto <strong>federale</strong> (situazioneeccezionale). Poiché le vio<strong>la</strong>zioni del diritto intercantonale possono essere impugnatedinanzi al Tribunale <strong>federale</strong>, <strong>la</strong> sorveglianza si limita in questo settoreall'esecuzione delle decisioni del Tribunale <strong>federale</strong>.Nell'esercizio del<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong>, il Consiglio <strong>federale</strong> deve restare entroi limiti del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in vigore e del<strong>la</strong> rispettiva legis<strong>la</strong>zione 178 '. Lovinco<strong>la</strong>no in partico<strong>la</strong>re il principio del<strong>la</strong> proporzionalità, l'interesse pubblicoe considerazioni d'ordine politico. I mezzi del<strong>la</strong> sorveglianza <strong>federale</strong> vanno,nel<strong>la</strong> pratica delle autorità, da contatti informali, o mediante circo<strong>la</strong>ri, all'approvazionedi atti legis<strong>la</strong>tivi, fino a misure coercitive in forma di ritenzione dimezzi finanziari o dell'esecuzione in via sostitutiva (non fondata su una baselegale esplicita) (cfr. anche art. 40 cpv. 2 D 96).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!