12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- su un'autonomia sostanziale dei Cantoni nel<strong>la</strong> definizione ed esecuzione deiloro compiti e su una partecipazione sostanziale all'adempimento dei compitidel<strong>la</strong> Confederazione;- su una sostanziale autonomia dei Cantoni per quanto concerne <strong>la</strong> definizione,il prelievo e l'utilizzazione delle loro entrate e, quindi, su una responsabilitàsostanziale per il finanziamento dei loro compiti;- su una sostanziale autonomia dei Cantoni nel<strong>la</strong> definizione del<strong>la</strong> loro organizzazionee delle loro procedure politiche (soprattutto del<strong>la</strong> procedura costituzionalee legis<strong>la</strong>tiva);- sul diritto sostanziale dei Cantoni di partecipare al<strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> volontà<strong>federale</strong>;- su un obbligo completivo di cooperazione tra Confederazione e Cantoni(«fedeltà <strong>federale</strong>»).L'aggiornamento del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in tema di federalismo, effettuato in col<strong>la</strong>borazionecon i rappresentanti dei Cantoni, ha portato a far sì che diversi principidell'ordinamento federalistico, trattati dal<strong>la</strong> dottrina in re<strong>la</strong>zione all'articolo3 Cost., siano stati codificati autonomamente nel disegno di <strong>Costituzione</strong>,agli articoli 34 segg. D 96 27) ; così i principi del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione, del<strong>la</strong> solidarietàe del<strong>la</strong> sussidiarietà nonché l'obbligo del<strong>la</strong> fedeltà con<strong>federale</strong> (art. 34 D96), i diritti di sovranità (art. 35 D 96), i diritti di partecipazione dei Cantoni(art. 36 D 96), <strong>la</strong> loro autonomia (art. 38 D 96) nonché <strong>la</strong> loro autonomia inmateria finanziaria e organizzativa (art. 37 cpv. 2 e 3 D 96).Giusta il capoverso 1, i Cantoni sono sovrani, nel<strong>la</strong> misura in cui <strong>la</strong> loro sovranitànon sia limitata dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Come già rilevato, <strong>la</strong> normafederalistica qui sancita riprende testualmente l'inizio del vigente articolo 3Cost. La definizione dei Cantoni come Stati «sovrani» non corrisponde più tuttaviainteramente all'odierna dottrina costituzionale 28 '. In quanto Stati sovraninel senso del diritto internazionale pubblico, i Cantoni avrebbero un dirittodi secessione, possibilità che però non compete loro secondo il diritto svizzero.La designazione di Stati membri nello Stato <strong>federale</strong>, quale corrispondeall'odierna terminologia giuridica, appare tuttavia troppo debole per l'aggiornamentodel vigente diritto costituzionale. Infatti, i Cantoni sono Stati nelsenso che dispongono di tutte le competenze non attribuite al<strong>la</strong> Confederazione,che esercitano una sovranità territoriale e che conservano un'autonomiaorganizzativa molto vasta (<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> impone loro soltanto limiti moltoflessibili, ad es. negli art. 34-44 D 96), e sono sovrani nel<strong>la</strong> misura in cui dispongonodi un potere sovrano autonomo 29 '. Questa definizione non può tut-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!