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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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stranieri, il quale 167' prevede delle limitazioni al<strong>la</strong> libertà d'espressione deglistranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio 168'). La proceduradi consultazione ha mostrato che questo articolo era molto controverso:<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà d'opinione, d'informazione e dei media è stata consideratatroppo ampia da certuni. Un Cantone (BL), un partito (PCC), una commissione<strong>federale</strong> (CFS) e sei organizzazioni 169' hanno chiesto l'introduzionedi limitazioni. Ci è sembrato assai difficile porre, a livello costituzionale, limitia queste libertà. Le restrizioni devono essere concretate dal legis<strong>la</strong>tore (comeè già il caso in materia di diritto penale e civile) e dal<strong>la</strong> giurisprudenza.Con questa disposizione rispondiamo al postu<strong>la</strong>to Zbinden (94.3422, N,16.9.96) che, nel quadro del<strong>la</strong> <strong>revisione</strong> totale del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, chiedeva diconsiderare i mass-media come un «quarto» potere e di integrarli nel sistemadel<strong>la</strong> separazione dei poteri. Una soluzione tanto radicale sarebbe stata all'originedi numerose difficoltà d'ordine politico-giuridico, in partico<strong>la</strong>re perché,contrariamente ai poteri statali, i mass-media non esercitano nessun poterepubblico. Ciò avrebbe inoltre oltrepassato il quadro dell'aggiornamento. Si osservianche che <strong>la</strong> <strong>revisione</strong> del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sui cartelli, che permette un maggiorecontrollo delle fusioni, indurrà un effetto positivo per l'indipendenzadel<strong>la</strong> stampa.Il capoverso 1 garantisce <strong>la</strong> libertà d'opinione e d'informazione in modo generale.Il capoverso 2 concreta <strong>la</strong> libertà d'opinione, ponendone in evidenza l'aspettoprincipale: il diritto di formarsi liberamente un'opinione, di esprimer<strong>la</strong> e di diffonder<strong>la</strong>con <strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, lo scritto, l'immagine o in altra maniera. La libertà diespressione è indissociabile da quel<strong>la</strong> d'opinione, che ne costituisce il fondamento.Comunicare pensieri e opinioni presuppone che si possa e<strong>la</strong>borare intutti i settori un pensiero personale, un'opinione liberamente scelta. In occasionedel<strong>la</strong> procedura di consultazione, questo capoverso ha suscitato pochereazioni. Un partito rappresentato in Par<strong>la</strong>mento (UDF) e cinque privati hannoproposto di menzionare come limiti i sentimenti religiosi e morali. I limiti sonoimpliciti, considerato che le libertà devono essere esercitate nel rispetto diquelle degli altri (art. 32 cpv. l D 96).Il capoverso 3 concreta <strong>la</strong> libertà d'informazione e il suo aspetto principale: ildiritto d'informarsi liberamente alle fonti generalmente accessibili e di diffonderele informazioni. La libertà d'informazione è elemento del<strong>la</strong> libertà d'espressionee del<strong>la</strong> libertà di stampa. Il Tribunale <strong>federale</strong> l'ha definita come ildiritto di ricevere, senza che vi possa essere ingerenza d'autorità politiche, opinionie informazioni e di attingere a fonti accessibili a tutti 170) . Essa non comprendesoltanto il diritto di diffondere opinioni e informazioni, ma anchequello di riceverle liberamente, nonché il diritto per il cittadino di captare piùmessaggi, di procedere a una scelta fra di essi a partire da tali espressioni multiplee di formare il proprio giudizio. In occasione del<strong>la</strong> procedura di consulta-167 RS 126168 > A questo proposito, il 25 settembre 1996 il Consiglio degli Stati ha accettato una raccomandazioneintesa ad abrogare questo decreto.1 69 FGS, SVAMV, VSZ + KGF, FSPP, 1D-CH, APIT.no) DTF 108 <strong>la</strong> 277, 107 <strong>la</strong> 305148

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