12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ficientemente sancito a livello di legge (art. 14 LOA), per cui si può rinunciarea riprenderlo nel presente disegno.Articolo 166 Amministrazione <strong>federale</strong>L'articolo 166 D 96 corrisponde agli articoli 102 numero 12 e 103 capoversoI primo periodo Cost. Il diritto costituzionale in vigore prevede inoltre espressamentein diversi settori <strong>la</strong> possibilità di avvalersi del<strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione di privatiper l'esecuzione di compiti federali (art. 32 cpv. 3, 34ter cpv. 4, 34 qualercpv. 2, 34 quinquies cpv. 5 e 34 novies cpv. 5 Cost.). Il capoverso 3 costituisce unaggiornamento generale di queste disposizioni. L'articolo 166 D 96 riprendel'articolo 152 AP 95.II capoverso 1 primo perìodo affida al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong> direzione dell'amministrazione<strong>federale</strong>. Il Consiglio <strong>federale</strong> è quindi responsabile del<strong>la</strong> gestionecomplessiva dell'amministrazione. Esso porta ugualmente <strong>la</strong> responsabilitàdi un adempimento dei compiti conforme agli obiettivi fissati. Deve provvedereaffinchè l'amministrazione esegua i suoi compiti secondo i principi del<strong>la</strong>legalità, dell'efficacia e del<strong>la</strong> redditività. È tenuto a sorvegliare l'istituzione distrumenti e procedimenti di gestione, a far sì che siano adeguati e rispettinol'ampiezza e <strong>la</strong> multifunzionalità dell'odierna amministrazione <strong>federale</strong>.Il capoverso 1 secondo periodo fornisce <strong>la</strong> base costituzionale dell'organizzazionedell'amministrazione <strong>federale</strong>, con il Consiglio <strong>federale</strong> al suo vertice.Questa disposizione può essere invocata per riservare il potere d'organizzazionedel Consiglio <strong>federale</strong>. Infatti, nel<strong>la</strong> misura in cui non se ne sia già incaricatoil legis<strong>la</strong>tore, spetta al Consiglio <strong>federale</strong> provvedere per l'organizzazione adeguata(cfr. a questo proposito il commento ad art. 161 cpv. l lett. g D 96).Il capoverso 2 prevede <strong>la</strong> strutturazione dell'amministrazione <strong>federale</strong> in dipartimenti.Ogni membro del Consiglio <strong>federale</strong> dirige individualmente almeno undipartimento. La <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> non prevede ministri senza portafoglio.Membri del collegio governativo e capi di dipartimento al tempo stesso, i consiglierifederali hanno un doppio statuto. La loro responsabilità s'artico<strong>la</strong> di conseguenza.Il Consiglio <strong>federale</strong>, in quanto organo collettivo, risponde dell'esecuzionedei compiti del collegio governativo; <strong>la</strong> responsabilità dei suoi membriè intera e solidale. Ogni consigliere <strong>federale</strong> assume inoltre <strong>la</strong> responsabilità politicadel<strong>la</strong> gestione del proprio dipartimento.Il capoverso 3 autorizza il legis<strong>la</strong>tore ad affidare compiti del<strong>la</strong> Confederazionea organizzazioni che si trovano al di fuori dei servizi dipartimentali dell'amministrazionegenerale. Esso permette di conferire una grande autonomia a specificheunità amministrative, di separare tali unità o di affidare l'esecuzione dicompiti statali a organizzazioni ad economia mista o di diritto privato (cfr. art.42 cpv. 2 LOA). In questo modo copre in partico<strong>la</strong>re anche <strong>la</strong> possibilità di farcapo a privati per l'esecuzione in generale, come già oggi puntualmenteprevisto 135) . La protezione giuridica non va garantita nel solo ambito del<strong>la</strong> delegadi affari del Consiglio <strong>federale</strong> ai dipartimenti o alle unità amministrativeloro subordinate (cfr. art. 165 cpv. 3 D 96) ma anche, per analogia, nell'ambito135) Ciò corrisponde al diritto costituzionale in vigore. Cfr. Eichenberger, CommentarioCost., art. 102, marg. 181.384

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!