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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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un diritto diverso da quello degli altri Cantoni, <strong>la</strong> pertinente normativa è menzionataesplicitamente nelle re<strong>la</strong>tive disposizioni (voto del Cantone nell'art. 131cpv. 4 D 96, seggi in Consiglio degli Stati nell'art. 140 cpv. 2 D 96). Onde evitareinutili discussioni sullo statuto dei Semicantoni, le loro parti costitutivenon sono più definite in parentesi come nell'articolo 1 Cost.; i Semicantonisono dunque integrati nell'elenco in quanto tali. Contrariamente al<strong>la</strong> disposizioneproposta nell'AP 95, su desiderio dei Cantoni interessati e del<strong>la</strong> Conferenzadei governi cantonali i Semicantoni sono però stati collegati, nell'elenco,mediante <strong>la</strong> congiunzione «e».Lo Stato globale formato dai Cantoni è descritto nell'articolo 1 con <strong>la</strong> nozionedi «Confederazione Svizzera» mentre altrove sono usate le nozioni di «Confederazione»e «Cantoni» 11 '. La nozione di «Confederazione Svizzera» è neutralenei confronti dell'organizzazione interna dello Stato <strong>federale</strong>. Queste definizioninon vogliono essere una presa di posizione nei confronti del<strong>la</strong> cosiddettadottrina dello Stato <strong>federale</strong> a tre livelli che, al di sopra degli ordinamenticostituzionali del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni, pone suppletivamente una<strong>Costituzione</strong> globale. Gli ordinamenti del<strong>la</strong> Confederazione e dei Cantoni fondatidalle re<strong>la</strong>tive costituzioni sono considerati ordinamenti autonomi e non ordinamentiparziali; questa soluzione discende già dal fatto che i Cantoni medesimisi autodefiniscono «Stato» o «Repubblica» e rinvia all'autonomia deiCantoni riconosciuta dal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> e dal D 96 con l'attributo del<strong>la</strong> sovranitàcantonale. Una conseguenza di tale assetto dello Stato federativo è anchel'incontestata parità dei Cantoni; nel<strong>la</strong> comparazione giuridica delle diverseCostituzioni federali, essa corrisponde a una norma generale del<strong>la</strong> parità degliStati costituenti lo Stato <strong>federale</strong> 12 '.Articolo 2 ScopoL'articolo 2 D 96 riprende, in forma attualizzata, il vigente articolo 2 Cost. 13) .Una <strong>Costituzione</strong> è scritta per far fronte a questioni che si porranno in futuro,in circostanze in ampia misura ancora imprevedibili, nel<strong>la</strong> sua struttura èquindi chiaramente riconoscibile un indirizzo sul futuro e sull'obiettivo, vale adire che essa esplica funzione d'orientamento. Con l'articolo 2, l'articolo programmaticodel D 96, si pone uno scopo sostanziale al<strong>la</strong> base dell'esistenzadello Stato costituito 14 '. La disposizione dell'articolo 2 s'orienta sul<strong>la</strong> sostanzaquadripartita c<strong>la</strong>ssica dell'obiettivo statuale: libertà, sicurezza, comunità e benessere;s'aggiunge poi, come per ogni Stato federativo, <strong>la</strong> funzione di integrarein una comunità politica gli Stati in esso alleati (scopo federativo o integrativo;cfr. art. 3 D 96). In principio, tutti gli obiettivi federali hanno analogorilievo, il che significa che non esistono ordinamenti gerarchici generali né eri-

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