12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Secondo <strong>la</strong> cosiddetta immunità assoluta, contemp<strong>la</strong>ta dal capoverso 1, i membridel Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio <strong>federale</strong>nonché il cancelliere del<strong>la</strong> Confederazione non incorrono giuridicamente in alcunaresponsabilità per i pareri espressi nelle Camere, nelle commissioni e neigruppi par<strong>la</strong>mentari. La disposizione riprende in gran parte l'articolo 2 LResp.Rispetto a tale articolo, essa estende tuttavia l'immunità al cancelliere del<strong>la</strong>Confederazione e ai gruppi par<strong>la</strong>mentari. L'estensione ai gruppi è giustificatadal fatto che questi ultimi contribuiscono al funzionamento del Par<strong>la</strong>mento inmodo simile alle commissioni par<strong>la</strong>mentari. L'immunità assoluta non può essereabolita poiché le persone interessate sono a priori non perseguibili penalmente.L'articolo 366 CP è compatibile con <strong>la</strong> disposizione costituzionale proposta.Nonostante che l'importanza pratica dell'immunità sia piuttosto ridotta,è giustificato sancire l'immunità assoluta nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong> in considerazionedel<strong>la</strong> sua indiscussa portata politica.Il capoverso 2 autorizza il legis<strong>la</strong>tore a prevedere altri tipi d'immunità e a estenderel'immunità ad altre persone. Disposizioni in tal senso sono già contemp<strong>la</strong>tedal<strong>la</strong> LResp e dal<strong>la</strong> LGar. In virtù del<strong>la</strong> garanzia di partecipazione allesessioni par<strong>la</strong>mentari, prevista dagli articoli 1 e 2 LGar, durante tali sessionii membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati non possono essereperseguiti penalmente per reati che non hanno alcun rapporto con le loro funzioni.L'immunità può tuttavia essere revocata con una procedura re<strong>la</strong>tivamentesemplice. Basta infatti il consenso scritto dell'interessato o, in assenzadi tale consenso, l'autorizzazione del Consiglio di cui è membro. L'articolo 14LResp consente di rimuovere anche l'immunità per reati in re<strong>la</strong>zione con l'attivitàufficiale di un membro - <strong>la</strong> cosiddetta immunità re<strong>la</strong>tiva - ma soltantocon il permesso di entrambe le Camere. L'immunità re<strong>la</strong>tiva vale per i par<strong>la</strong>mentarinonché per i membri delle autorità e i magistrati eletti dall'Assemblea<strong>federale</strong> (art. 14 segg. LResp).Sezione 3: CompetenzeArticolo 154 Legis<strong>la</strong>zioneLa disposizione proposta corrisponde all'articolo 85 capoverso 2 Cost. Riprendel'articolo 141 AP 95, il cui capoverso 1 è stato tuttavia rimaneggiatosul piano redazionale.Questa disposizione concerne l'adozione di regole generali e astratte. Nellenorme di comportamento, si tratta soprattutto di fissare diritti e doveri; nel dirittoorganizzativo, invece, di stabilire regole sulle strutture, le competenze ele procedure. La competenza di adottare norme di diritto non spetta esclusivamenteall'Assemblea <strong>federale</strong>. In partico<strong>la</strong>re, anche il Consiglio <strong>federale</strong> disponedi competenze normative, sia direttamente, in virtù delle competenze attribuiteglidal<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, sia sul<strong>la</strong> base di deleghe legis<strong>la</strong>tive o per l'esecuzionedi leggi e decreti federali (cfr. art. 170 D 96).Quali forme possibili degli atti legis<strong>la</strong>tivi emanati dall'Assemblea <strong>federale</strong>, <strong>la</strong>disposizione menziona <strong>la</strong> legge <strong>federale</strong> e il decreto <strong>federale</strong> di obbligatorietàgenerale. La legge (art. 5 seg. LRC) limita il contenuto di tali atti a norme di365

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!