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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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partimento: è un organo di governo che delibera e agisce collegialmente. Nelsuo seno e<strong>la</strong>bora <strong>la</strong> politica di governo (cfr. art. 168 D 96) e assicura <strong>la</strong> direzioneglobale dell'amministrazione (cfr. art. 166 cpv. l D 96). Strettamente connessoal principio del<strong>la</strong> collegialità è il principio dipartimentale (cfr. a questoproposito art. 166 cpv. 2 D 96): i membri del Consiglio <strong>federale</strong> sono contemporaneamentemembri del governo e capi di un dipartimento. Così combinati,i due principi sono posti in virtù del<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> in un permanente rapportodi tensione. Il principio dipartimentale vi assume del resto un significato partico<strong>la</strong>ree costituisce, a cospetto del<strong>la</strong> molteplicità e complessità dei compiti aiquali deve far fronte lo Stato moderno, un presupposto necessario per il buonfunzionamento del sistema collegiale: consente infatti all'esecutivo di ripartireadeguatamente il disbrigo degli affari. I dipartimenti preparano gli affari all'indirizzodel Collegio ed eseguono le decisioni di quest'ultimo; evadono tuttaviaautonomamente <strong>la</strong> maggior parte degli affari amministrativi. Il capoverso 1 sottolineanondimeno <strong>la</strong> preponderanza normativa del principio collegiale nonchél'obbligo per ogni membro del Consiglio <strong>federale</strong> di accordare <strong>la</strong> priorità al<strong>la</strong>sua qualità di membro del Collegio governativo (cfr. anche art. 26 LOA).Il capoverso 2 sottolinea quanto precede prescrivendo che, per <strong>la</strong> preparazionee l'esecuzione, gli affari del Consiglio <strong>federale</strong> sono ripartiti fra i singoli membriper dipartimento. Le decisioni fondamentali concernenti questioni re<strong>la</strong>tiveal<strong>la</strong> condotta dello Stato sono e<strong>la</strong>borate dal Consiglio <strong>federale</strong> in una prospettivacollegiale globale e sono poi adottate nel plenum. Il medesimo principioè applicabile anche agli affari di minore importanza che hanno assunto unaportata politica in virtù di determinate circostanze (cfr. FF 1993 III 846 e 850seg.).Il capoverso 3 prevede <strong>la</strong> possibilità di delegare determinati affari per il disbrigodefinitivo ai dipartimenti o a unità amministrative loro subordinate. Lariserva del rispetto del<strong>la</strong> protezione giuridica intende evitare che <strong>la</strong> protezionegiuridica degli interessati ne risulti pregiudicata. L'autorità di ricorso competente(cfr. art. 175 cpv. 1 lett, d, 177 cpv. 2 e 178 cpv. l D 96) è determinatadal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>federale</strong>. Le disposizioni d'esecuzione disciplinano <strong>la</strong> delegadel<strong>la</strong> competenza come segue: in virtù dell'articolo 61 capoverso 2 LOA il Consiglio<strong>federale</strong> designa gli affari che intende delegare ai dipartimenti o ai serviziloro subordinati 134'. Inoltre, norme di delega si trovano anche in leggi speciali.L'articolo 42 capoverso 1 bis LOA stabilisce che le incombenze dell'amministrazione<strong>federale</strong> sono trasferite per legge al dipartimento competente, nel<strong>la</strong>misura in cui si tratti di decisioni che secondo <strong>la</strong> legge sull'organizzazione giudiziariasono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo (cosiddetto automatismodi delega). La pratica amministrativa consente un'ampia delega: dimassima il Consiglio <strong>federale</strong> può pure delegare le competenze espressamenteconferitegli dal<strong>la</strong> legge. La so<strong>la</strong> limitazione assoluta concerne le sue attribuzioninel settore centrale del<strong>la</strong> direzione dello Stato (cfr. sopra).L'articolo 165 D 96 corrisponde all'articolo 151 AP 95 ed è assai affine all'articolo103 Cost. di cui propone una nuova formu<strong>la</strong>zione. Il disposto dell'articolo100 Cost., che fissa il quorum per le deliberazioni del Consiglio <strong>federale</strong>, è sufl34)Cfr. ordinanza sul<strong>la</strong> delega di competenze, RS 172.011383

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