12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Costituzione</strong> <strong>federale</strong>. Disegno A2 1 Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono al<strong>la</strong> loro manutenzionesecondo le prescrizioni e sotto l'alta vigi<strong>la</strong>nza del<strong>la</strong> Confederazione.3 II suolo sfruttabile a fini economici dev'essere quanto possibile risparmiato.4 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle stradenazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere chele strade nazionali comportano per loro, nonché al loro interesse e al<strong>la</strong> loro capacitàfinanziaria.Art. 68 Transito transalpino 1)1 La Confederazione protegge <strong>la</strong> regione alpina dalle ripercussioni negative deltraffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misurainoffensiva per l'uomo, <strong>la</strong> fauna e i loro spazi vitali.2 II traffico transalpino per il trasporto di merci da confine a confine avvieneper ferrovia. Il Consiglio <strong>federale</strong> prende le misure necessarie. Eccezioni sonoammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dal<strong>la</strong> legge.3 La capacità delle strade di transito nel<strong>la</strong> regione alpina non può essere aumentata.Sono eccettuate le strade di circonval<strong>la</strong>zione che sgravano gli abitatidal traffico di transito.Art. 69 Tassa sul traffico pesante 1'1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurataalle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi al<strong>la</strong> collettivitàcosti che non possano essere coperti con altre prestazioni o tasse.2 II prodotto netto del<strong>la</strong> tassa è impiegato per coprire le spese connesse al trafficostradale.3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quotecantonali si considerano le partico<strong>la</strong>ri ripercussioni del<strong>la</strong> tassa nelle regionidi montagna e periferiche.Art. 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1'1 La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.2 Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motorenon sottostanti al<strong>la</strong> tassa sul traffico pesante.3 Impiega <strong>la</strong> metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburantinonché il prodotto netto del<strong>la</strong> tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali peri seguenti compiti e spese connessi al<strong>la</strong> circo<strong>la</strong>zione stradale:a. costruzione, manutenzione e esercizio delle strade nazionali;"Con disposizione transitoria19 Foglio <strong>federale</strong>. SO" anno. Voi. I 577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!