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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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principi più importanti del<strong>la</strong> gestione finanziaria, il quale appare nel capoversoI per motivi redazionali.II freno alle spese non è ancora stato considerato perché non è ancora dirittocostituzionale vigente. Secondo questa iniziativa popo<strong>la</strong>re le spese del<strong>la</strong> Confederazionenon possono superare le entrate, su un periodo di quattro anni 6 '.Qualora l'esito del referendum fosse positivo, il re<strong>la</strong>tivo disposto sarebbe dainserire in questo punto.L'articolo 42 Cost. contiene un elenco dei principali cespiti d'entrata del<strong>la</strong>Confederazione. Ha principalmente una funzione orientativa e non viene piùripreso sotto questa forma.Articolo 118 Prìncipi dell'imposizione fiscaleL'articolo 118 recepisce <strong>la</strong> prassi del Tribunale <strong>federale</strong> in materia di diritto tributarioe riassume nel contempo le disposizioni dell'articolo 41 bis capoverso 3e 41 ter capoverso 6 Cost., ai sensi dei quali i principi più rilevanti riguardantile imposte devono essere disciplinati per legge. L'articolo riprende anche il divietodi doppia imposizione intercantonale (art. 46 cpv. 2 Cost.).Ad eccezione del titolo 7 ', l'articolo 118 corrisponde all'articolo 106 AP 95. Aparte una chiara approvazione 8 ', alcuni enti consultati chiedono un sistematributario indipendente dallo stato civile 9 ' ed una riscossione delle imposte chetenga in considerazione gli sforzi di protezione dell'ambiente 10) . Queste innovazionipossono essere discusse nell'ambito di una riforma costituzionale, manon in quello di un mandato di aggiornamento. Il Tribunale <strong>federale</strong> nelle suesentenze non ha mai obbligato i Cantoni ad un sistema fiscale indipendentedallo stato civile, ha soltanto richiesto <strong>la</strong> parità di trattamento per le coppie diconiugi e le coppie di concubini"'. Un ente consultato 12 ' richiede espressamenteil divieto di tassare il minimo vitale (v. commento all'ari. 119).Il capoverso 1 contiene un principio che deriva anche dal principio di legittimitào di legalità (v. art. 4), il quale vale in eguai misura sia per <strong>la</strong> Confederazionesia per i Cantoni. Questo principio viene ripetuto qui perché è molto importantein ambito tributario. La legge deve disciplinare il soggetto dell'imposta(<strong>la</strong> persona imponibile), il suo oggetto (l'imponibile e quindi il reddito, ilpatrimonio, l'importazione, il fatturato) e <strong>la</strong> base imponibile (calcolo patrimonio/reddito,tariffa d'imposizione, aliquota d'imposta, base temporale) 13 '. Inbase a questi fondamenti, il cittadino deve poter stabilire chi, perché e quantodeve pagare. La legge deve inoltre disciplinare le basi procedurali, soprattuttole autorità di ricorso e le sanzioni. La disposizione proposta precisa il diritto

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