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Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

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un fine a se stesso del<strong>la</strong> politica estera, quanto piuttosto uno dei numerosimezzi per raggiungere gli scopi veramente centrali dello Stato. Fra questi figurain partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> salvaguardia di un'indipendenza quanto più ampia possibile(FF 1994 I 186 seg.)- Ciò spiega perché <strong>la</strong> neutralità non sia stata iscritta qualescopo né nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong> attuale né nel D 96. Essa figura soltanto fra le competenzespecifiche («organiche») dell'Assemblea <strong>federale</strong> e del Consiglio <strong>federale</strong>(art. 173 cpv. l D 96) in materia di sicurezza esterna. Queste sono del restosancite quali competenze perfettamente concorrenti (cfr. art. 173 cpv. l D 96).A tenore del capoverso 1 lettera b l'Assemblea <strong>federale</strong> prende i provvedimentinecessari per garantire <strong>la</strong> sicurezza interna. Il Consiglio <strong>federale</strong>, dotato di unacompetenza concorrente (art. 102 n. 9 Cost., art. 173 cpv. 2 D 96), dovrebbeessere in pratica l'organo più adatto ad agire. Esso può esercitare <strong>la</strong> sua competenzanel<strong>la</strong> misura in cui l'Assemblea <strong>federale</strong> non abbia fatto uso del<strong>la</strong> propria.Il complemento, richiesto nel<strong>la</strong> procedura di consultazione, secondo cuil'Assemblea <strong>federale</strong> può ordinare provvedimenti soltanto se il Consiglio <strong>federale</strong>non ha agito 106 ' non corrisponde invece al vigente diritto costituzionale.La salvaguardia del<strong>la</strong> sicurezza interna è un compito originario e primordialedello Stato. Significa garantire le norme fondamentali del<strong>la</strong> convivenza pacifica,proteggere le istituzioni statali, tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> società e il singolo contro pericolielementari, difendere il Paese contro le situazioni di crisi sociale. All'aspettoprettamente caute<strong>la</strong>tivo, che assicura <strong>la</strong> protezione dei beni e delle persone(in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vita, <strong>la</strong> libertà, <strong>la</strong> salute, <strong>la</strong> moralità) e imperniato innanzitutto sul<strong>la</strong> prevenzione dei pericoli e sulle misure preventive, si aggiungeuna componente di sicurezza politica che comprende una dimensione prospettivaed universale (per es. l'ecologia). Occorre inoltre precisare che <strong>la</strong> tute<strong>la</strong>del<strong>la</strong> sicurezza interna non è soltanto compito esclusivo del<strong>la</strong> Confederazione,poiché <strong>la</strong> responsabilità per il territorio dei Cantoni incombe in primo luogoa questi ultimi. La Confederazione prende misure adeguate ogni volta che taluniaspetti del<strong>la</strong> sicurezza interna risultino rilevanti per l'intera Svizzera.Il capoverso 1 lettera e prevede una competenza concorrente con quel<strong>la</strong> delConsiglio <strong>federale</strong> (art. 102 n. 9 e 10 Cost., art. 173 cpv. 3 D 96) e autorizzal'Assemblea <strong>federale</strong> ad emanare, nel campo del<strong>la</strong> sicurezza esterna ed interna,atti legis<strong>la</strong>tivi autonomi, non sottoposti al referendum, nonché decreti federalidi portata concreta ed individuale. Benché siffatta competenza legis<strong>la</strong>tiva siastata in parte severamente criticata 107 ' nel<strong>la</strong> procedura di consultazione e singoliinterpel<strong>la</strong>ti 108) abbiano proposto <strong>la</strong> limitazione nel tempo dei decreti federali,riteniamo che vada mantenuta. È vero che tale competenza non è oggiesplicitamente menzionata nel<strong>la</strong> <strong>Costituzione</strong>, ma ne risulta tuttavia implicitamentesecondo <strong>la</strong> vigente dottrina e prassi. Quanto disposto dal<strong>la</strong> lettera e siriferisce al<strong>la</strong> presenza di pericoli straordinari ai quali non sia possibile farfronte altrimenti, ma non costituisce una base legale per emanare un vero eproprio diritto di necessità (cfr. il commento all'ari. 173 cpv. 3 D 96). Qualorasiffatte circostanze vengano meno, i corrispondenti decreti federali perdono il

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