12.07.2015 Views

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

verso 3 AP 95 aveva dato occasione a malintesi e obiezioni 264 '. La riserva costituzionaleper misure in deroga è sancita ora soltanto nel<strong>la</strong> sezione «Economia»(art. 85 D 96). La dimensione istituzionale e quel<strong>la</strong> di diritto fondamentaledel<strong>la</strong> libertà economica (libertà economica quale principio strutturale) risultanopiù chiaramente separate tra loro. In tale misura si tiene conto del<strong>la</strong>critica rivolta all'articolo 21 capoverso 3 AP 95 265) . Questa constatazionenul<strong>la</strong> muta evidentemente al fatto che le due dimensioni del<strong>la</strong> costituzione economicasiano strettamente collegate tra loro 266 '.Articolo 24 Libertà sindacaleII presente articolo 267 ' garantisce <strong>la</strong> libertà sindacale (o libertà di coalizione)che è attualmente riconosciuta in modo implicito nel quadro del<strong>la</strong> libertà d'associazione(art. 56 Cost.). La libertà sindacale è ugualmente garantita dagli articoli11 CEDU e 22 del Patto II nonché, in maniera più precisa e dettagliata, dall'articolo8 del Patto I. Infine l'articolo 3 del<strong>la</strong> Convenzione OIL n. 87 ratificatadal<strong>la</strong> Svizzera nel 1976 tute<strong>la</strong> anche <strong>la</strong> libertà d'associazione sindacale 268 '.Anche se il Tribunale <strong>federale</strong> ha finora <strong>la</strong>sciato irrisolta <strong>la</strong> questione se il dirittodi sciopero costituisca un diritto fondamentale 269 ', <strong>la</strong> dottrina preminenteconsidera da lungo tempo che <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> libertà sindacale implica quel<strong>la</strong>dei diritti di sciopero e di serrata. Questo parere è confortato in seguito al<strong>la</strong> ratifica,da parte del nostro Paese, dei Patti I e II. Nel messaggio <strong>concernente</strong> <strong>la</strong>Corte sociale europea 270 ', il nostro Consiglio aveva già ammesso che, in dirittosvizzero, gli scioperi erano in principio autorizzati e che erano soltanto eccezionalmentevietati. Tenuto conto di tutti questi elementi, risulta necessario codificarei diritti di sciopero e di serrata che s'integrano pienamente nel concetto dell'aggiornamentodestinato a rendere conto del<strong>la</strong> realtà costituzionale attuale.Il capoverso 1 sottolinea i diversi aspetti del contenuto del<strong>la</strong> libertà sindacale.Concepita specificamente nel contesto delle re<strong>la</strong>zioni (collettive) di <strong>la</strong>voro, essagarantisce il diritto, per <strong>la</strong>voratori e impiegati, di coallzzarsi e creare sindacati,vale a dire associazioni per <strong>la</strong> difesa dei loro interessi e <strong>la</strong> salvaguardia dellecondizioni di <strong>la</strong>voro. Essa comprende inoltre il diritto, per gli individui, d'affiliarsia un tale sindacato (portata positiva), come quello di non aderire o diuscirne (portata negativa), nonché il diritto di tali sindacati d'esercitare libera-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!